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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7712 - pubb. 03/09/2012.

Transazione stipulata dal curatore e natura prededucibile delle relative obbligazioni


Tribunale di Salerno, 19 Luglio 2012. Est. Maria Elena Del Forno.

Accertamento del passivo - Conclusioni del curatore - Decisione difforme del giudice delegato - Ammissibilità.

Attività gestionale del curatore - Obbligazioni nascenti dall'attività negoziale - Crediti sorti in occasione o in funzione della procedura - Applicazione dell'articolo 111 l.f..

Negozio transattivo concluso dal curatore - Natura prededucibile delle obbligazioni che ne conseguono - Collocazione prededotta ai sensi dell'articolo 111 l.f..


In sede di verifica dei crediti, il curatore non ha la disponibilità del diritto controverso, non riconosce né accerta i diritti vantati nei confronti del fallito e non agisce in qualità di ausiliario del giudice delegato. Deve, pertanto, ritenersi conforme a giustizia la decisione del giudice delegato che, accogliendo la domanda del creditore volta ad ottenere l'ammissione del credito in prededuzione, abbia disatteso la richiesta di ammissione in via chirografaria formulata dal curatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I crediti sorti in conseguenza dell'attività gestionale della curatela fallimentare, tra i quali le obbligazioni conseguenti all'attività negoziale posta in essere dal curatore, rientrano tra i crediti prededucibili sorti in occasione o in funzione della procedura di cui all'articolo 111, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La definizione di una lite in via transattiva da parte del curatore costituisce una scelta gestionale di tale organo finalizzata alla tutela degli interessi della massa; da ciò consegue che le obbligazioni sorte con il negozio transattivo sono debiti della massa che devono essere pagati in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giovanni Noschese


Massimario, art. 95 l. fall.

Massimario, art. 111 l. fall.



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