Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 730 - pubb. 01/01/2007

Opposizione allo stato passivo e compenso del C.T.U.

Tribunale Mantova, 08 Maggio 2003. Est. Bernardi.


Opposizione allo stato passivo - Compenso del C.T.U. posto a carico dell'opponente - Richiesta di pagamento in prededuzione al fallimento opposto - Rigetto dell'istanza - Reclamo al tribunale ex art. 26 l.f. - Inammissibilità.



 


 


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letto il reclamo promosso ex art. 26 l.f. dal dott. Paolo Bianchi avverso il provvedimento emesso dal G.D. del fallimento Alfa s.p.a. in data 28-2-2003;

rilevato che l’istante, nominato c.t.u. nel procedimento civile n. 381/97 R.G. concernente l’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento promossa dalla società fallita, assumeva che il G.I. di tale causa gli aveva liquidato il compenso ponendolo a carico della società opponente e che, chiestone il pagamento in prededuzione al fallimento della società Alfa s.p.a., il Giudice Delegato aveva rigettato tale istanza sul presupposto della mancanza di un titolo nei confronti della massa per la corresponsione di quanto preteso;

rilevato che l’istante ha contestato la legittimità di siffatta decisione invocando l’orientamento che sarebbe stato fatto proprio da Cass. 8-7-1996 n. 6199 secondo cui nel pagamento dei compensi del c.t.u varrebbe il principio, negato dal G.D., della solidarietà fra le parti processuali;

ritenuto che,  secondo la giurisprudenza di legittimità, al procedimento ex art. 111  l.f.  può farsi luogo, quando la sussistenza e la  prededucibilità di un credito nei confronti della massa non siano disconosciute dal giudice delegato,  con  il decreto previsto dal II^ comma,  mentre  nel caso contrario deve escludersi che il creditore, per ottenere   il riconoscimento dei  propri diritti, possa proporre reclamo contro detto decreto atteso che il provvedimento del giudice delegato ha funzione meramente ricognitiva del credito prededucibile e non anche decisoria di accertamento negativo della corrispondente pretesa, nel qual caso il creditore potrà soltanto chiedere la insinuazione  del  preteso credito  nello  stato  passivo secondo le regole ordinarie  (cfr. Cass. 12-1-2001 n. 388; Cass. 13-6-2000 n. 8031; Cass. 16-11-1999 n. 12670; Cass. 24.3.1994 n. 2896; 8.5.1991 n. 5124; 5.7.1988 n. 4421; 22.10.1984  n. 5345);

P.T.M.

dichiara l’inammissibilità del reclamo. Si comunichi.

Mantova, li 8-5-2003