Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 71 - pubb. 01/01/2007

Concordato preventivo e stato di crisi

Tribunale Mantova, 25 Agosto 2005. Est. Bernardi.


Nuovo concordato preventivo – Ammissione – Presupposti – Stato di crisi e di insolvenza – Controllo della documentazione da parte del Tribunale.



Lo stato di crisi che in base all’art. 160 della legge fallimentare, modificato dall’art. 2 del d. lgs. 14 maggio 2005, n. 35, costituisce la condizione per l’ammissione dell’imprenditore alla procedura di concordato preventivo, deve intendersi comprensivo anche della nozione di insolvenza che costituisce il presupposto per la dichiarazione di fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Tribunale di Mantova

Sezione Seconda Civile

 

Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Giovanni Scaglioni     Presidente

dott. Mauro Bernardi          Giudice Rel.

dott. Laura De Simone       Giudice

 

nel procedimento n. 227/05 R.F. promosso ex art. 160 l.f. dalla società Grand Soleil s.p.a. in liquidazione;

sentita la relazione del Giudice Relatore ha emesso il seguente

decreto

rilevato che il risanamento dell'impresa della Grand Soleil non è intervenuto nel corso dell'amministrazione controllata cui la società era stata ammessa con provvedimento del 18-11-2004;

osservato che la predetta società, alla luce della documentazione prodotta, si trova nella condizione di crisi che comprende anche la situazione di insolvenza in cui attualmente essa versa;

ritenuto peraltro che, prima di pronunciare il fallimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 193 e 192 l.f., deve valutarsi se sussistono le condizioni per l'ammissione al beneficio richiesto;

visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero;

rilevato che il ricorso è corredato dalle allegazioni indicate dal testo vigente dell'art. 161 l.f. e che la suddetta documentazione è regolare;

visti gli artt. 160, 162, 166 l.f. dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della Grand Soleil s.p.a. in liquidazione con sede in Canneto sull'Oglio, via Garibaldi n. 44 in persona del liquidatore M. B.;

delega alla procedura di concordato il dott. Attilio Dell'Aringa;

nomina Commissario Giudiziale il dott. P. R.;

determina in euro 150.000,00 l'importo per le spese di procedura che, entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto, la ricorrente dovrà versare su libretto bancario nominativo intestato alla procedura di concordato preventivo della Grand Soleil s.p.a.  in liquidazione - Commissario Giudiziale dott. P. R. mediante deposito in Cancelleria del libretto medesimo;

fissa per l'adunanza dei creditori l'udienza del 23-9-2005 alle ore 10,30 presso lo studio del Giudice Delegato e assegna termine fino al 14-9-2005 per la comunicazione ai creditori.

Manda alla Cancelleria per la pubblicità prescritta dall'art. 166 co. I l.f. esclusa la pubblicazione sui giornali. Indica come banca depositaria dell'importo delle spese di procedura Banca Agricola Mantovana s.p.a. - sede.