Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 661 - pubb. 01/01/2007

Eccezione revocatoria del curatore: natura e termini di decadenza

Tribunale Mantova, 23 Settembre 2004. Est. Bernardi.


Insinuazione tardiva - Eccezione revocatoria sollevata dal curatore - Necessità per il curatore di costituirsi in caso di istruzione del giudizio - Sussistenza.



L’eccezione di revocabilità o comunque di inefficacia dell’atto su cui si fonda il credito insinuato costituisce una eccezione in senso stretto che deve essere proposta nei termini e nelle forme previste dal codice di rito per la deduzione da parte del convenuto delle eccezioni non rilevabili d’ufficio e ciò in quanto, esauritasi la fase amministrativa (avente natura officiosa) di cui all’art. 101 III co. p.p. l. fall., ha inizio un giudizio di cognizione di natura contenziosa disciplinato dalle regole del diritto processuale comune. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 28-4-2003 gli istanti, premettendo di avere versato £ 284.000.000, a titolo di caparra confirmatoria, alla società Tecneco in bonis al momento della stipula del preliminare di vendita intervenuto il 31-10-1997 e trascritto il 4-11-1997 ai numeri 9959 R.G. e 6872 R.P., chiedevano di essere ammessi al passivo per l’importo sopra indicato in via privilegiata ex art. 2775 bis c.c..

Il Curatore, rimasto contumace, si opponeva al riconoscimento del privilegio invocato sostenendo che gli effetti della trascrizione del preliminare sarebbero cessati ex art. 2645 III co. bis c.c. e che, essendo il credito preesistente al contratto preliminare, tale atto assumerebbe natura di atto a titolo gratuito ovvero sarebbe comunque revocabile ex art. 67 l.f..

Senza l'espletamento di attività istruttoria la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Alla fattispecie in esame trova applicazione l’art. 72 u.c. l.f. come modificato dal d.l. 669/96 convertito con legge 28-2-1997 n. 30 che riconosce natura privilegiata al credito del promissario acquirente nel caso in cui, scioltosi il contratto relativo all’immobile per scelta del Curatore, lo stesso sia stato trascritto e purché gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

Non essendo dubbio che il Curatore si sia sciolto dal contratto atteso che le unità immobiliari oggetto del preliminare sono state poste in vendita nel corso della procedura concorsuale, va rilevato che, alla data del fallimento della Tecneco (intervenuto il 4-3-1999), non era decorso né il termine triennale di efficacia della trascrizione ex art. 2645 bis c.c. né quello diverso previsto per la stipula del definitivo (per il rogito notarile infatti era stata indicata la data del 31-12-1999) sicché sussistono tutti i presupposti di legge per riconoscere agli istanti il privilegio di cui all’art. 2775 bis c.c..

Né possono essere esaminate le eccezioni sollevate dal Curatore (non costituitosi) di inefficacia del preliminare ai sensi degli artt. 64 e 67 l.f..

In proposito deve infatti ritenersi che l’eccezione di revocabilità o comunque di inefficacia dell’atto su cui si fonda il credito insinuato costituisce una eccezione in senso stretto che deve essere proposta nei termini e nelle forme previste dal codice di rito per la deduzione da parte del convenuto delle eccezioni non rilevabili d’ufficio e ciò in quanto, esauritasi la fase amministrativa (avente natura officiosa) di cui all’art. 101 III co. p.p. l. fall., ha inizio un giudizio di cognizione di natura contenziosa disciplinato dalle regole del diritto processuale comune (cfr. art. 101 III co. seconda parte l.f.; Cass. 9-12-1998 n. 12384; Cass. 21-4-1993 n. 4724): di qui la necessità che il Curatore, ove intenda fare valere delle eccezioni in senso stretto, si costituisca e le proponga nel rispetto dei termini ordinariamente stabiliti.

I ricorrenti vanno di conseguenza ammessi al passivo del fallimento per l’importo di euro 146.673,75 in conformità di quanto richiesto.

Sussistono giusti motivi per compensare nella misura della metà le spese di lite che sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

dichiara la contumacia del fallimento Tecneco s.r.l.;

ammette i ricorrenti al passivo del fallimento per l'importo di euro 146.673,75 in via privilegiata ex art. 2775 bis c.c. ed ordina la conseguente modificazione dello stato passivo;

condanna il fallimento resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite compensandole per la metà e, per l’effetto, liquidandole in complessivi euro 2.364,50 di cui € 1.114,50 per diritti ed € 1.250,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.