Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 652 - pubb. 01/01/2007

Revocatoria fallimentare, danno alla massa e scientia decoctionis

Tribunale Mantova, 08 Gennaio 2004. Est. Bettini.


Revocatoria fallimentare - Consecuzione di procedure - Decorrenza del termine a ritroso di cui all'art. 67, II° co. l.f. - Eccezione di prescrizione - Rigetto.

Pregiudizio per la massa dei creditori - Lesione della par condicio - Sussistenza.

Amministrazione controllata e reversibilità della crisi - Insolvenza e temporanea difficoltà - Differenze.

Scientia decoctionis - Indicatori soggettivi quali ingiunzione di pagamento preceduta da solleciti - Indicatori oggettivi quali allarmanti notizie stampa a livello nazionale - Rilevanza - Sussistenza.



In caso di consecuzione di procedure concorsuali terminate con la dichiarazione di fallimento, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare decorre dalla dichiarazione di fallimento e non dal compimento dell'atto revocando poichè è solo dalla dichiarazione di fallimento che il relativo diritto può essere fatto valere. In caso di consecuzione di procedure concorsuali il termine a ritroso per la revoca dei pagamenti compiuti dall'imprenditore fallito decorre dalla data del provvedimento di ammissione alla prima procedura.

Il pregiudizio che i pagamenti revocabili arrecano alla massa dei creditori si presume sulla base della semplice lesione della par condicio, lesione determinata da un atto che incida sulle possibilità satisfattive della massa dei creditori: la revocabilità di tale atto consente, infatti, che esso vada a comporre la massa dei crediti su cui tutti i creditori possono concorsualmente soddisfarsi.

Ai fini della valutazione della conoscenza dello stato di insolvenza, è irrilevante il giudizio prognostico in ordine alla possibile reversibilità della crisi. Insolvenza e temporanea difficoltà divergono, infatti, solo per l'aspetto quantitativo, poichè dal punto vista qualitativo la temporanea difficoltà non è diversa dalla insolvenza, sostanziandosi anch'essa nella incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Sono indici di conoscenza dello stato di insolvenza l'invio di numerosi solleciti di pagamento, il ricorso al procedimento monitorio, l'intensità e la frequenza dei rapporti con l'impresa fallita e la diffusione di allarmanti notizie stampa sulla stampa locale e nazionale.

Non spetta la rivalutazione monetaria in caso di azione revocatoria fallimentare, posto che il negozio oggetto di revocatoria ha causa lecita e la sua inefficacia sorge solo per effetto dell'accoglimento dell'azione che ha natura costitutiva.


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