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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6170 - pubb. 18/07/2011.

Facoltà di scelta del curatore nei rapporti pendenti e assegnazione di alloggio di società cooperative edilizia


Tribunale di Roma, 04 Maggio 2011. Est. Di Marzio.

Fallimento - Effetti sui contratti pendenti - Assegnazione di alloggio di società cooperativa edilizia - Esenzione di cui al comma 8 dell'articolo 72, L.F. - Applicabilità.


La disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 72, legge fallimentare, la quale esclude dall'applicazione della regola generale enunciata nel primo comma i contratti preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645 bis c.c., avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado, è applicabile anche al contratto preliminare che contenga un'obbligazione di assegnazione dell'alloggio di società cooperative edilizia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 72 l. fall.


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