Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 583 - pubb. 26/07/2007

Concordato preventivo, fattibilità, convenienza e prestazione di garanzia

Appello Bologna, 27 Giugno 2007. Est. Colonna.


Concordato preventivo – Dissenso di una o più classi – Giudizio di fattibilità e di convenienza – Distinzione – Effetti e portata.

Concordato preventivo – Prestazione di garanzia – Valutazione sulla fattibilità del piano – Rilevanza.



In tema di concordato preventivo con suddivisione in classi, il giudizio del tribunale previsto dall’art. 180 l.f. in presenza del dissenso di una o più classi presuppone una verifica positiva della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto. E’ infatti evidente che, dovendosi esprimere una valutazione del piano rispetto ad altre vie praticabili, la proposta che non presenti serie prospettive di realizzazione non può essere ritenuta conveniente, proprio perché la sua stessa realizzazione non è ipotizzabile con sufficiente grado di certezza e questo impedisce ogni giudizio comparativo. In sostanza, l’accertamento della maggiore utilità del concordato per la classe dissenziente rispetto ad altre soluzioni presuppone necessariamente un piano di ristrutturazione prevedibilmente attuabile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La prestazione di garanzia non costituisce più un elemento tipico della proposta di concordato preventivo (come accadeva in passato secondo il disposto dell’art. 160, n. 1 l.f.), tuttavia la sua mancanza può rendere maggiormente difficoltosa una valutazione positiva di fattibilità, soprattutto quando la società proponente il concordato non risulti particolarmente affidabile quanto a solidità in rapporto agli obblighi assunti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Dott. Luca Mandrioli



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