Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 528 - pubb. 01/01/2007

Concordato fallimentare e controllo del giudice

Tribunale Mantova, 03 Aprile 2007. Est. Bernardi.


Concordato fallimentare – Fattibilità, convenienza e probabile esito della liquidazione – Controllo preventivo del Giudice – Necessità – Relazione del Curatore – Oggetto.



La completezza delle informazioni concernenti la fattibilità e la convenienza della proposta di concordato fallimentare nonché i presumibili risultati della liquidazione costituiscono requisito di legittimità del procedimento su cui è esercitabile il controllo preventivo da parte del Giudice e, pertanto, ove tali dati siano carenti, va richiesto al Curatore un supplemento di relazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Tribunale di Mantova

Sezione Seconda Civile

 

Il Giudice Delegato,

letta la proposta di concordato presentata il 28-2-2007 quale assuntore da E. A. in relazione al fallimento L. L. D. s.r.l. (n. **/06);

esaminata la relazione del Curatore depositata il 28-3-2007;

considerato che, in virtù di quanto disposto dall’art. 150 d. lgs. 5/06, alla proposta in questione debbono trovare applicazione le norme di cui agli artt. 124 e segg. l.f. nel testo novellato dal menzionato decreto legislativo;

osservato che, alla stregua delle nuove disposizioni e mancando la suddivisione dei creditori in classi, è preclusa al G.D. ogni valutazione in ordine alla convenienza della proposta mentre quanto alla adeguatezza delle garanzie offerte la loro indicazione non costituisce più un requisito di ammissibilità della proposta concordataria sicché su tali aspetti sono chiamati a pronunciarsi, nei rispettivi ambiti, il Curatore, il Comitato dei Creditori nonché i singoli creditori in sede di espressione del voto;

rilevato che in ordine alla completezza delle informazioni concernenti la fattibilità e la convenienza della proposta ed i presumibili risultati della liquidazione (da considerarsi come requisito di legittimità del procedimento: cfr. artt. 25 I co. p.p. e n. 3 l.f. e 125 l.f.), è esercitabile il vaglio preventivo da parte del Giudice onde consentire ai creditori una consapevole espressione del loro voto;

rilevato che nella relazione non si fa cenno dell’esistenza/esigibilità di eventuali crediti, della proponibilità di azioni revocatorie o di responsabilità ex art. 146 l.f. né è contenuta alcuna valutazione concernente le garanzie offerte dal proponente, dati questi che debbono inderogabilmente venire esposti dal Curatore al fine sopra menzionato;

P.T.M.

invita il Curatore ad integrare la propria relazione con riguardo agli aspetti sopra evidenziati acquisendo il parere del Comitato dei Creditori.

Mantova, li 3-4-2007.