Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 525 - pubb. 01/07/2007

Opposizione a fallimento e poteri istruttori del giudice

Appello Ancona, 24 Marzo 2007. Est. Formiconi.


Opposizione a sentenza di fallimento – Poteri processuali del curatore – Produzione di documenti reperibili nel fascicolo della procedura – Ammissibilità.

Opposizione a sentenza di fallimento – Poteri istruttori del giudice d’appello – Produzione di nuovi documenti – Ammissibilità.



Nell’ambito del giudizio di appello a sentenza dichiarativa di fallimento previsto dall’art. 18 L.F., il curatore può svolgere la più ampia attività difensiva possibile; una volta che si sia costituito, egli potrà pertanto produrre quanto reperibile agli atti della procedura concorsuale onde acquisire gli elementi necessari alla decisione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’art. 18 L.F. che, nell’ambito del giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, prevede il potere della corte d’appello di assumere d’ufficio i mezzi di prova necessari alla decisione, comporta la facoltà per il giudice di conoscere anche di circostanze nuove e diverse da quelle esaminate nella fase prefallimentare, potendo fondarsi la decisione anche su motivazioni ulteriori rispetto a quelle enunciate nella sentenza impugnata. La corte d’appello potrà pertanto assumere d’ufficio non solo le prove cd. costituende ma anche quelle costituite. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paolo Bortoluzzi



Il testo integrale