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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4762 - pubb. 30/05/2011.

Reclamo avverso la sentenza di fallimento, mancata partecipazione del fallito al giudizio avanti al tribunale, riesame dei presupposti del fallimento che non abbiano formato oggetto di censura


Appello di Salerno, 24 Febbraio 2010. Est. Maria Teresa Giancaspro.

Fallimento - Procedimento per dichiarazione - Mancata partecipazione del fallito a procedimento avanti al tribunale - Facoltà di contestare in sede di reclamo la sentenza dichiarativa - Sussistenza - Riesame d'ufficio le proposte del fallimento che non abbiano formato oggetto di censura da parte del reclamante - Inammissibilità.


Nell'ambito del procedimento di reclamo avverso la sentenza di fallimento, l'attività del reclamante è svincolata dalle difese proposte in primo grado, potendo il fallito contestare la sentenza dichiarativa anche se non ha partecipato al giudizio innanzi al tribunale; la corte d'appello, dal canto suo, non potrà procedere d'ufficio al riesame dei presupposti del fallimento che non abbiano formato oggetto di censura, nemmeno se essi sono proposti, alla stregua di deduzioni, anziché dal reclamante, dal reclamato in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 18 l. fall.


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