Poteri istruttori del collegio nel giudizio di reclamo della sentenza di fallimento
Appello di Salerno, 26 Novembre 2010. Est. Maria Teresa Giancaspro.
Fallimento - Procedimento per dichiarazione - Reclamo - Poteri istruttori del giudice del reclamo - Assunzione d'ufficio dei mezzi di prova - Limiti - Principio dispositivo - Onere di allegazione a carico delle parti.
La previsione dell’art. 18, comma 10, legge fallimentare, in base alla quale, nel giudizio di reclamo della sentenza di fallimento, il collegio assume anche d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari, deve essere interpretata nel senso che i poteri istruttori del giudice debbono pur sempre inquadrarsi nell'ambito del principio dispositivo presupponendo quanto meno l'assolvimento dell'onere di allegazione dei fatti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)