Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 453 - pubb. 01/07/2007

Obblighi amministrativi del curatore fallimentare

Tribunale Mantova, 04 Gennaio 2007. .


Funzioni del curatore fallimentare – Adempimento di obblighi amministrativi facenti carico originariamente all’imprenditore – Distinzione – Esclusione.



Sul curatore del fallimento - il quale è organo della procedura fallimentare e non già un successore, nè un sostituto necessario del datore di lavoro fallito - non incombe l'adempimento di obblighi amministrativi facenti carico originariamente all'imprenditore in relazione a rapporti di lavoro esauriti prima del fallimento (nel caso di specie sottoscrizione dei curricula dei lavoratori ai fini del perfezionamento della pratica amministrativa concernente il riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto ai sensi della legge 257/92).



Tribunale di Mantova

Sezione Seconda civile

Il Giudice Delegato,
letta l’istanza presentata da X.Y. + altri in qualità di ex lavoratori della società Belleli s.p.a. in liquidazione ora fallita volta a richiedere che il Curatore fallimentare provveda a sottoscrivere i curricula necessari per il perfezionamento della pratica amministrativa concernente il riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto ai sensi della legge 257/92 e del D.M. 27-10-2004 n. 16179; rilevato che il Curatore ha affermato di non essere tenuto a tale adempimento sia per ragioni attinenti al contenuto dei suoi poteri sia in considerazione del fatto che, accedendo a tale richiesta, egli verrebbe ad attestare fatti verificatisi prima della dichiarazione di fallimento della società e quindi da esso non direttamente constatati; considerato che sul Curatore del fallimento - il quale è organo della procedura fallimentare e non già un successore, nè un sostituto necessario del datore di lavoro fallito - non incombe l'adempimento di obblighi amministrativi facenti carico originariamente all'imprenditore in relazione a rapporti di lavoro esauriti prima del fallimento (cfr. Cass. 14-1-1993 n. 404; Cass. 14-9-1991 n. 9605; in materia tributaria l’affermazione del medesimo principio è stato affermato da Cass. 13-1-1996 n. 237, Cass. 14-9-1991 n. 9606; Cass. 8-9-1986 n, 5476; Cass. 5-2-1982 n. 660; Cass. 23-6-19980 n. 3926 e, in tema di smaltimento di rifiuti pericolosi, da Tar Toscana 1-6-2001 n. 1318 e da Tar Brescia ord. 28-4-2006) essendo i suoi poteri finalizzati al perseguimento delle finalità liquidatorie della procedura secondo le modalità previste dalla legge fallimentare; rilevato che gli organi della società fallita perdono il diritto di amministrare e di disporre del patrimonio sociale ma conservano tutti i poteri non incompatibili con le funzioni che la legge fallimentare attribuisce al Curatore (essi sono ad esempio legittimati a proporre opposizione alla dichiarazione di fallimento nonché il concordato fallimentare); considerato pertanto che l’organo legittimato a redigere i curricula dei lavoratori al fine dell’ottenimento dei benefici in questione deve ritenersi il liquidatore della società incombendo sul Curatore unicamente un obbligo di leale collaborazione peraltro assolto nel caso di specie;

p.t.m.
respinge il ricorso.