Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4441 - pubb. 16/05/2011

Ammissione al passivo con compensazione del residuo credito vantato e preclusione dell'azione revocatoria dei pagamenti parziali

Tribunale Monza, 12 Aprile 2011. Est. Alida Paluchowski.


Fallimento - Accertamento del passivo - Domanda di ammissione del credito - Di riduzione della compensazione e richiesta di ammissione del credito residuo - Efficacia endofallimentare del provvedimento di ammissione del credito residuo - Preclusione di questioni attinenti validità ed efficacia del titolo - Azione revocatoria - Preclusione.



Al fine di applicare il principio affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza 14 luglio 2010, n. 16508 (1) e, quindi, di verificare se il provvedimento ammissivo del residuo credito vantato comporti l’efficacia preclusiva del giudicato endofallimetare nei confronti dell'azione revocatoria dei pagamenti parziali, occorre verificare se il creditore, in sede di domanda di ammissione al passivo, abbia dedotto la compensazione di parte del proprio credito con tali pagamenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


(1) Cass. Sez. Un. Civili 17 luglio 2010, n. 16508: “Quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo al quale il decreto è opposto in compensazione. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non fosse proponibile la revocatoria fallimentare dei pagamenti parziali eseguiti dal fallito e dei quali, in sede di verifica dello stato passivo, era stata accertata l’estinzione per compensazione).”


Massimario, art. 52 l. fall.

Massimario, art. 56 l. fall.

Massimario, art. 67 l. fall.


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