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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3453 - pubb. 21/03/2011.

Concordato preventivo di risanamento, prosecuzione di linee di credito auto liquidanti ed estinzione del credito ante concordato della banca


Tribunale di Varese, 20 Dicembre 2010. Est. Cosentino.

Concordato preventivo - Concordato di risanamento - Continuazione dell'impresa - Stipulazione in corso di procedura di contratti di finanziamento - Continuazione dei rapporti di anticipazione di effetti - Estinzione per compensazione decreto della banca sorto prima del concordato - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Ammissibilità.


Nel corso di un concordato preventivo cd. di risanamento e che preveda la continuazione dell'impresa, deve ritenersi possibile, sia pure con l'autorizzazione del giudice delegato, la stipulazione di contratti di finanziamento nonché la prosecuzione di rapporti di anticipazione di effetti che prevedano l'estinzione per compensazione (mediante l'incasso in corso di procedura dei titoli anticipati) del credito della banca sorto prima del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Filippo Canepa


Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 162 l. fall.

Massimario, art. 167 l. fall.


Il testo integrale