Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 288 - pubb. 01/01/2007

Cessione di credito e compensazione con credito del fallito

Tribunale Mantova, 14 Marzo 2006. Est. Pagliuca.


Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Domanda riconvenzionale dell’opposto – Ammissibilità – Condizioni.

Fallimento – Credito verso il fallito acquistato dopo il fallimento – Compensazione – Ammissibilità – Condizioni.



Deve ritenersi ammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall’opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ove essa sia conseguente all’eccezione di compensazione introdotta dall’opponente (art. 183 c.p.c.). (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Colui che abbia acquistato un credito verso il fallito dopo il fallimento o nell’anno anteriore può opporlo in compensazione anche se esso sia divenuto liquido solo dopo il fallimento e purché sia scaduto in un momento anteriore rispetto a questo (art. 56 l.f.). (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)


 


3946/2003 r.g.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto n. 2762 in data 1.7.03 il Tribunale di Mantova  ingiungeva all’Ansaldo Energia spa (d’ora in poi l’Ansaldo) il pagamento a favore del Fallimento della Belleli spa in liquidazione (d’ora in poi la Belleli spa) della somma di euro 7.303.846,55 (pari a lire 14.142.218.950), oltre interessi e spese, dovuta quale corrispettivo per una serie di opere e forniture relative a lavori eseguiti su incarico e nell’interesse di società del gruppo Ansaldo a Gioia Tauro (presso la locale centrale termoelettrica), a Hub River T.P – Pakistan, a Trino Vercellese (presso la locale centrale termoelettrica), a Umm Said – Quasar, nonché per opere di progettazione relative ad uno scambiatore passivo per la rimozione del calore residuo. 

Nel ricorso monitorio la Belleli spa distingueva tra crediti acquisiti in data antecedente all’ammissione della società alla procedura di amministrazione controllata (avvenuta in data 16.11.95) e crediti maturati in momento successivo.

Quanto ai primi (ante 16.11.95) affermava di essere titolare verso Ansaldo dei seguenti crediti:

a) lire 47.126.761 per crediti maturati dalla società Belleli industrie meccaniche srl (d‘ora in poi BIM srl) e successivamente da questa trasferiti alla S.M.S.I srl, la quale aveva poi modificato la sua ragione sociale dapprima in Belleli srl e quindi in Belleli spa;

b) lire 11.576.722.941 per crediti maturati direttamente in capo a Belleli spa;

c) lire 802.400.505 per crediti vantati da Belleli finanziaria spa e da questa ceduti in data 26.9.95 a Belleli spa.   

Quanto al secondo gruppo di crediti (post 16.11.95)

la Belleli spa affermava di avere maturato nei confronti di Ansaldo durante l’amministrazione controllata un credito complessivo di lire 1.715.968.751.

Avverso detto decreto, notificato in data 10.7.03, proponeva tempestiva opposizione la Ansaldo con citazione notificata in data 29.9.03, eccependo l’integrale estinzione dei crediti azionati monitoriamente dalla Belleli spa per effetto di compensazione, da disporsi ai sensi dell’art. 56 legge fallimentare e/o 1243 c.c., con i maggiori crediti da essa opponente vantati nei confronti della società fallita, ammontanti per capitale ed interessi a complessive lire 49.008.173.109 (pari ad euro 25.310.609,11).

Affermava in particolare l’Ansaldo nell’atto di citazione di essere titolare dei seguenti crediti verso la Belleli spa:

a) lire 1.023.702.800 (pari ad euro 528.968,37) in linea capitale e lire 102.606.781 (pari ad euro 52.991,98) per interessi sino al 16.11.95, relativi a crediti maturati direttamente in capo ad Ansaldo;

b) lire 8.114.017.040 (pari a USD 4.894.478,22 e ad euro 4.190.540,08) in linea capitale e lire 1.561.516.869(pari ad euro 806.456,16) per interessi sino al 16.11.95, relativi a crediti vantati verso la Belleli spa dalla Sicom spa e da questa ceduti all’Ansaldo in data 3.11.05 con atto notificato alla Belleli spa in data 6.11.95; 

c) lire 25.857.016.557 (pari ad euro 13.354.034,59), relative a credito per corrispettivi contrattuali e risarcimento danni quantificato in un lodo arbitrale reso in data 26.5.99 tra Belleli spa e Sicom spa, già insinuato al passivo fallimentare a nome della Sicom spa e da questa ceduto all’Ansaldo spa in data 23.9.03 con atto notificato alla Belleli spa unitamente all’atto di citazione in opposizione; 

d)lire 12.349.313.062(pari ad euro 6.377.887,93)relative a credito vantato nei confronti di Belleli spa da Finmeccanica spa a titolo di residuo corrispettivo per la cessione della partecipazione azionaria (avvenuta il 28.10.93) al capitale della società Belleli industrie Meccaniche srl, credito ceduto da Finmeccanica spa ad Ansaldo in data 31.10.95.

L’opponente affermava che tutti i suddetti crediti erano sorti e/o scaduti prima dell’ammissione di Belleli spa alla procedura di amministrazione controllata ed erano quindi compensabili ex art. 56 legge fall con i crediti azionati monitoriamente, da ritenersi anch’essi tutti sorti in momento antecedente al 16.11.95, ivi compreso quello di lire 1.715.968.751 che secondo il fallimento era invece maturato durante la procedura di amministrazione controllata.

L’Ansaldo eccepiva infine l’insussistenza del credito di lire 28.477.230 indicato da Belleli spa tra quelli che le erano stati ceduti da Belleli finanziaria spa, evidenziando che il documento (n. 200002 del 5.12.94) in cui detto importo era annotato era costituito da una nota di credito e non da una fattura, di talchè esso evidenziava un credito di Ansaldo verso Belleli spa e non viceversa.

Su queste premesse l’Ansaldo concludeva chiedendo che fosse accertata la compensazione tra i propri crediti e quelli azionati monitoriamente con conseguente revoca o annullamento del decreto ingiuntivo opposto. 

La Belleli spa, costituitasi in giudizio, riconosceva l’erroneità dell’addebito dell’importo di lire 28.477.230 oggetto della nota di accredito n. 290148 del 16.5.94, affermando tuttavia che per mero errore contabile aveva detratto dal corrispettivo per i lavori eseguiti presso la centrale di Gioia Tauro l’importo di lire 900.000.000 oggetto della nota di credito n. 280002 del 13.2.97 che in realtà era stata successivamente annullata, di talchè il suddetto importo doveva essere portato a credito e non a debito della Belleli spa.

Affermava inoltre la Belleli spa di essere creditrice nei confronti di Ansaldo di un ulteriore importo di lire 16.000.186.940 oggetto di crediti verso Ansaldo sorti in capo alla Nuova Cimimontubi spa e da questa ceduti alla Belleli spa in data 3.5.95, come peraltro riconosciuto da parte opponente che a detta cessione aveva fatto espresso riferimento in citazione.

Pertanto la Belleli spa affermava di essere creditrice nei confronti dell’Ansaldo della complessiva somma di lire 31.013.928.660 (pari ad euro 16.017.357,42).

Quanto ai crediti dedotti dall’Ansaldo l’opposta sosteneva che l’opponente non si era limitata ad eccepirli in compensazione per paralizzare la pretesa creditoria del fallimento ma aveva in realtà spiegato vera e propria domanda di accertamento dei crediti medesimi, in quanto tale inammissibile dovendo ogni credito verso il fallimento essere accertato mediante il procedimento di insinuazione al passivo fallimentare.  

La Belleli spa, comunque, contestava in modo espresso la sussistenza dei crediti di lire 1.023.702.800 e lire 8.114.017.040 (oltre ovviamente ai relativi interessi) vantati nei suoi confronti da Ansaldo, mentre quanto al credito di lire 25.857.016.557 contestava che esso potesse essere opposto in compensazione ex art. 56, c. 2 legge fallim, in quanto acquistato, scaduto e divenuto liquido in momento successivo alla dichiarazione di fallimento.

Quanto, infine, al credito di lire 12.349.313.062 l’opposta negava di essere la società che aveva acquistato dalla Finmeccanica spa la partecipazione al capitale della BIM srl e, conseguentemente, affermava di non essere tenuta al pagamento del residuo corrispettivo dovuto per detta cessione. Invero, secondo l’opposta, l’atto di cessione di quote in data 28.10.93 era stato stipulato tra Finmeccanica spa e la Belleli spa con sede in “Mantova, via Taliercio 1 e partita iva 0148928024”, laddove la società opposta, pur avendo la stessa ragione sociale, aveva sede legale in “Mantova, via Taliercio 3 e partita iva 0170071203” ed era quindi soggetto giuridico distinto.  

Su queste premesse la Belleli spa concludeva chiedendo il rigetto dell’opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la declaratoria di improcedibilità delle domande svolte dall’Ansaldo. In via subordinata e comunque, per quanto di ragione, in via riconvenzionale la Belleli spa chiedeva la condanna dell’Ansaldo al pagamento dell’importo complessivo di lire 31.013.928.600

(pari ad euro 16.017.357,42).

Nella memoria ex art. 170 cpc depositata in data 15.3.04 l’Ansaldo eccepiva l‘inammissibilità delle ulteriori richieste di pagamento degli importi di lire 900.000.000 e lire 16.000.186.940 contenute nella comparsa di risposta della Belleli spa, da considerarsi vere e proprie domande riconvenzionali non proponibili dall’opposto.

La causa, istruita solo documentalmente, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 29.11.05 sulla base delle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Crediti dell’Ansaldo spa – formulazione di mera eccezione di compensazione

In atto di citazione (pagina 2) l’Ansaldo, dopo aver sostenuto di vantare nei confronti della Belleli spa crediti di importo maggiore rispetto a quelli oggetto di ingiunzione, ha testualmente affermato che era sua intenzione “limitare le proprie domande alla sola dichiarazione e/o accertamento dell’invocata compensazione e della conseguente integrale estinzione dei crediti rivendicati dal Fallimento, con riserva di presentare istanza di ammissione al passivo del fallimento per il riconoscimento dei propri maggiori crediti, quali residueranno all’esito della compensazione, ovvero insistere nella coltivazione della domanda di insinuazione già proposta ed accolta dagli organi fallimentari”.

A fronte di una così chiara specificazione della domanda e, quindi, dei limiti dell’accertamento che la parte intendeva demandare al giudice, non può invero esservi dubbio circa il fatto che l’Ansaldo avesse inteso far valere in giudizio i crediti indicati nell’atto di opposizione al solo fine di paralizzare la pretesa creditoria azionata col decreto ingiuntivo e senza richiedere anche il pagamento dell’eventuale eccedenza che avesse dovuto risultare a suo favore all’esito del giudizio(rispetto alla quale si era riservata di eventualmente insinuarsi al passivo fallimentare, come poi effettivamente avvenuto nel corso del giudizio mediante presentazione di ricorso ex art. 101 legge fall: cfr doc. 25 di Ansaldo), in tal modo formulando perciò una semplice eccezione di compensazione.

D’altra parte secondo pacifico indirizzo giurisprudenziale qualora il credito verso il fallito venga semplicemente opposto in compensazione per paralizzare la pretesa creditoria azionata dal fallimento nei propri confronti in sede ordinaria, esso potrà essere conosciuto dal giudice ordinario (Cass.1302/83, Cass. 998/82, Cass. 9174/87), senza necessità di preventiva verificazione da parte del giudice delegato e, quindi, di preliminare insinuazione al passivo fallimentare (Cass. 4223/85,Cass. 2808/78, Cass. 3337/86, Cass. 8053/96 e Cass. 18223/02).

Pertanto, tutti i crediti opposti in compensazione dall’Ansaldo potranno essere oggetto di accertamento nel presente giudizio, per verificare se vi sia stata estinzione parziale o totale dei crediti vantati dal fallimento e, quindi, ai limitati fini dell’indagine inerente all’eccepita compensazione.

2) Domanda di pagamento di lire 900.000.000
– precisazione della domanda originaria

In comparsa di risposta la Belleli spa, oltre a riconoscere l’errore commesso nel ricorso monitorio nella quantificazione del credito per avere richiesto  in pagamento anche l’importo di lire 28.477.230 oggetto della nota di credito n. 290148 del 16.5.94 (doc. 32 di Belleli) emessa dall’ingiungente e quindi relativa ad un credito e non ad un debito dell’Ansaldo verso Belleli spa, ha altresì precisato che, sempre nel ricorso monitorio, per errore nella verifica della documentazione contabile, aveva computato a debito dell’ingiungente l’importo di lire 1.071.000.000 (lire 900.000.000 + iva) oggetto della nota di accredito n. 280002 del 13.2.97 (docc. 46 e 47), laddove era in realtà emerso che detta nota era stata erroneamente emessa ed era stata quindi successivamente annullata, con conseguente diritto dell’ingiungente a percepire anche l’importo indicato in detto documento. Su queste premesse la Belleli spa ha quindi richiesto anche il pagamento dell’ulteriore somma (rispetto a quella oggetto del ricorso ingiuntivo) di lire 900.000.000.

Parte opponente ha eccepito l’inammissibiltà della pretesa, a suo dire costituente domanda nuova e quindi inammissibile mutatio libelli.

Trattasi in realtà di mera emendatio libelli della originaria domanda proposta col ricorso monitorio, consentita anche nel giudizio di opposizione a d.i. (Cass. 3114/01, 11345/90, 2875/90).  Infatti il credito in esame atteneva a prestazioni eseguite in adempimento dell’appalto di lavori presso la centrale termica di Gioia Tauro, ossia relativa a rapporti compresi tra quelli in relazione ai quali nel ricorso monitorio (cfr pag. 2) era stato richiesto il pagamento dei corrispettivi maturati a favore della Belleli spa. Il titolo della pretesa (ossia la causa petendi) era quindi già compreso tra quelli indicati in ricorso e nella comparsa di risposta la Belleli spa si è limitata semplicemente ad una diversa determinazione del quantum dovuto, erroneamente indicato nel ricorso per un errore nella lettura della risultanze contabili in misura inferiore a quanto effettivamente spettante.  In sostanza, già nel decreto ingiuntivo intenzione della parte era chiaramente quella di richiedere in pagamento tutti i corrispettivi maturati a suo favore in esecuzione dell’appalto relativo ai lavori presso la centrale di Gioia Tauro e, quindi, la rettificazione del quantum dell’importo costituisce mera specificazione di un petitum già dedotto in causa.

E, come è noto, secondo condivisibile indirizzo giurisprudenziale “La diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova” (Cass. 26079/05, Cass. 7524/05, Cass. 6566/00).

L’eccezione di inammissibilità dell’Ansaldo va quindi rigettata, vertendosi in ipotesi di mera emendatio libelli, senz’altro consentita.

3) Domanda riconvenzionale di Belleli spa per importo pari a lire 16.000.186.940 – ammissibilità

Secondo pacifico indirizzo giurisprudenziale “Giacché nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, il quale, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, salvo che non venga a trovarsi nella posizione processuale di convenuto per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente” (Cass. 27573/05, Cass. 18767/04, Cass. 16331/02, Cass. 13445/00).

La soluzione è giustificata dal fatto che l’opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riveste dal punto di vista sostanziale la qualifica di attore e, quindi, per valutare l’ammissibilità della domanda riconvenzionale da lui proposta deve aversi riguardo ai poteri di ampliamento del thema decidendum spettanti a detta parte processuale.

In proposito va detto che l’art. 183, c. 4 cpc nel prevedere e disciplinare la cd. reconventio reconventionis abilita espressamente l’attore a proporre le domande nuove (e quindi ad operare una vera e propria mutatio libelli) che siano conseguenza non solo della domanda riconvenzionale del convenuto, ma anche delle eccezioni da questi formulate. Pertanto, nonostante gli arresti giurisprudenziali sul tema facciano riferimento espresso alla sola domanda riconvenzionale dell’opponente, stante il chiaro tenore letterale della norma non può essere dubbio che la riconvenzionale dell’opposto sia ammissibile anche nell’ipotesi in cui essa consegua ad una mera eccezione dell’opponente. In sostanza, ciò che rileva è che l’opponente non si sia limitato ad una mera difesa, volta unicamente a contestare i fatti posti dall’opposto a fondamento della domanda proposta ed azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, ma abbia anche ampliato il tema di indagine, chiedendo al giudice  l’accertamento di fatti e rapporti nuovi fondanti la domanda riconvenzionale o l’eccezione. Qualora la nuova domanda dell’opposto, da formularsi entro l’udienza di cui all’art. 183 cpc, presenti un collegamento con detti fatti essa potrà essere considerata conseguenza della domanda riconvenzionale o dell’eccezione formulata dall’opponente e, ex art. 183, c. 4 cpc, sarà senz’altro ammissibile e potrà essere vagliata nel merito.

Nella fattispecie l’Ansaldo ha eccepito in compensazione anche il credito di lire 17.349.813.060 (limitatamente all’importo di lire 12.349.313.060) cedutole da Finmeccanica spa in data 31.10.95 (doc. 22 di AE) e da quest’ultima vantato nei confronti di Belleli spa a titolo di residuo corrispettivo per la cessione della propria partecipazione al 20% del capitale della Belleli Industrie Meccaniche srl avvenuta in data 28.10.93 (doc. 20 di AE). In particolare, afferma l’Ansaldo, il prezzo pattuito tra Belleli spa e Finmeccanica spa per la cessione di detta partecipazione azionaria ammontava all’importo complessivo di lire 43.350.000.000, corrisposto per lire 10.000.000.000 da Belleli spa a Finmeccanica spa all’atto della stipula del contratto e per il residuo da versarsi in più rate l’ultima delle quali scadente in data 31.12.95.

Successivamente, prosegue l’opponente, una parte di detto credito di importo pari a lire 16.000.186.940 era stata ceduta in data 4.4.95 da Finmeccanica spa ad Ansaldo (doc. 21 di AE) e si era estinta per compensazione con crediti di pari importo (quindi lire 16.000.186.940) vantati da Nuova Cimimontubi spa nei confronti di Ansaldo e ceduti a Belleli spa in data 3.5.95 (doc. 21 di AE) proprio al fine di rendere possibile la compensazione.

Il residuo corrispettivo della cessione delle quote BIM srl di lire 12.349.313.060, pari all’importo di lire 17.349.813.060 decurtato della parte di prezzo di lire 5.000.000.000 che secondo gli accordi contenuti nel contratto del 28.3.93 doveva venire a scadenza in momento successivo all’ammissione di Belleli spa all’amministrazione controllata e che ai sensi dell’art 56 legge fall non era quindi opponibile in compensazione al fallimento, è stato poi ceduto da Finmeccanica spa ad Ansaldo in data 31.10.95 (doc. 22 di AE), che lo ha opposto in compensazione nel presente giudizio.

Nella comparsa di risposta la Belleli spa, oltre a negare di essere stata parte acquirente del contratto del 28.3.93 relativo alla cessione delle quote BIM srl da parte di Finmeccanica (a suo dire stipulato da quest’ultima con altra società anch’essa denominata Belleli spa, ma avente sede e numero di partita iva diversi) e quindi di essere mai stata obbligata al pagamento del prezzo della cessione, ha invece riconosciuto l’avvenuta cessione a suo favore in data 3.5.95 da parte di Nuova Cimimontubi spa del credito di lire 16.000.186.940 vantato verso Ansaldo, negando al contempo che essa fosse stata giustificata dalla necessità di dare attuazione all’accordo di compensazione con parte del prezzo della cessione delle quote BIM srl (prospettazione che, invero, è del tutto coerente con l’affermazione di non essere parte del contratto di cessione e quindi obbligata al pagamento del prezzo). Sul presupposto, quindi, dell’assenza di compensazione con contro crediti vantati dall’Ansaldo nei suoi confronti la Belleli spa ha coerentemente richiesto l’adempimento anche di detto ulteriore credito e, quindi, la condanna dell’Ansaldo al pagamento dell’ulteriore importo di lire 16.000.186.940. Ebbene, così ricostruita la complessa vicenda introdotta da Ansaldo non vi è dubbio che la domanda riconvenzionale della Belleli spa trovi titolo nei nuovi fatti introdotti dall’opponente a fondamento dell’eccezione di compensazione formulata. Più esattamente, la riconvenzionale rinviene il suo titolo (causa petendi) nella cessione di credito fatta da Nuova Cimimontubi spa a Belleli spa in data 3.5.95, non menzionata nel ricorso per ingiunzione ed allegata per la prima volta dalla stessa  Ansaldo tra i fatti costitutivi (unitamente al contratto di cessione delle quote Bim srl del 28.10.93, all’accordo di compensazione a suo dire successivamente intervenuto tra le parti ed alle cessioni di credito da Finmeccanica spa ad Ansaldo del 4.4.95 e del 31.10.95) del credito di lire 12.349.313.060 opposto in compensazione.

La riconvenzionale della Belleli spa, in quanto conseguente all’eccezione di compensazione formulata da Ansaldo, ai sensi dell’art 183, c. 4 cpc è quindi senz’altro ammissibile.   

4) Crediti di Belleli spa

4.1 - Crediti oggetto della domanda monitoria (come precisata in comparsa di risposta e quindi comprensiva anche dell’importo aggiuntivo di lire 900.000.000)

A fronte della richiesta di pagamento degli importi portati dal decreto ingiuntivo l’Ansaldo in atto di citazione, lungi dal contestare l’effettiva esistenza dei crediti vantati dall’ingiungente, si è limitata ad eccepire la compensazione ex art. 56 legge fall e/o 1243 c.c. con propri crediti di maggior importo e, così facendo, ha allegato un fatto estintivo che non è incompatibile ed, anzi, presuppone l’effettiva esistenza dei crediti della Belleli oggetto di ingiunzione. 

Anche nella parte della citazione in cui l’Ansaldo prende in considerazione le singole categorie di crediti azionati dalla Belleli spa - salvo che per l’importo di lire 28.477.230 di cui si è detto e che l’ingiungente ha riconosciuto di avere erroneamente richiesto - non viene mai contestato il fatto che in forza di rapporti contrattuali intervenuti tra le parti o tra l’Ansaldo ed altra società che ha poi ceduto il suo credito alla Belleli spa, quest’ultima fosse effettivamente divenuta titolare della pretesa creditoria oggetto di ingiunzione nei confronti dell’Ansaldo. Le uniche contestazioni dell’Ansaldo attengono alla maturazione in costanza di amministrazione controllata dei crediti per lire 1.715.969.751 indicati al punto II del ricorso monitorio, negata dall’opponente, che afferma che anche detti crediti (al pari di tutti gli altri oggetto di ingiunzione), sarebbero sorti prima dell’ammissione di Belleli spa all’amministrazione controllata e potrebbero quindi essere oggetto di compensazione ex art. 56 legge fall.(come noto possibile solo laddove i crediti reciproci siano entrambi sorti prima del fallimento o dell’amministrazione controllata, ove questa sia stata disposta: cfr Cass. 123/97, Cass. 6726/96, Cass. 3722/95, Cass. 9655/92, Cass. 4079/88, Cass. 974/79, Cass. 3421/97).    

In comparsa di risposta (pagina 9) la Belleli spa dichiarava di prendere atto “che Ansaldo Energia spa non contesta i titoli da cui originano i crediti ingiunti, né contesta l’ammontare degli stessi, ad eccezione della somma di cui alla nota di credito n. 290148 di lire 28.477.230” e, nonostante ciò, nelle memorie ex art. 170 cpc ed ex art. 183 cpc successivamente prodotte l’Ansaldo persisteva nella sua linea difensiva incentrata esclusivamente sulla affermazione della compensabilità dei crediti ingiunti con i contro crediti di essa opponente, senza formulare alcuna contestazione circa l’effettiva esistenza dei primi. Non vi è dubbio, quindi, che sino alla scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, c. 5 cpc (termine ultimo per la definizione del thema decidendum e, quindi, per la individuazione dei fatti necessitanti di istruttoria: Cass. 9323/04)l’Ansaldo abbia allegato fatti ed abbia più in generale tenuto una linea difensiva incompatibile con la negazione dei crediti oggetto di ingiunzione, così implicitamente ammettendone l’esistenza.     

Conclusione avvalorata anche dal fatto che l’Ansaldo stessa ha invece immediatamente contestato il credito di lire 28.477.230 oggetto della nota di credito n. 290148 vantato dalla Belleli spa nel decreto ingiuntivo ed ha altresì immediatamente eccepito l’asserita inammissibilità delle ulteriori domande di pagamento, rispettivamente, di lire 900.000.000 e lire 16.000.186.940 di cui alla comparsa di risposta, così manifestando un atteggiamento difensivo senz’altro volto a contestare in modo espresso il credito laddove ritenuto insussistente o comunque non azionabile (il che, unitamente alle assorbenti considerazioni sopra svolte  porta a ritenere che l’assenza di contestazione espressa in merito all’esistenza di tutti gli altri crediti indicati nel ricorso monitorio, equivalga a riconoscimento implicito della loro esistenza).

Di conseguenza la contestazione dei crediti oggetto di ingiunzione operata per la prima volta dall’Ansaldo nella memoria istruttoria di replica in data 29.5.05 deve ritenersi, oltre che inammissibile (stante il fatto che detta memoria è destinata, appunto, solo all’indicazione della prova contraria rispetto a quella richiesta dalla controparte e non può contendere anche argomentazioni e specificazioni riguardanti i fatti di causa), anche tardiva in quanto svolta in momento successivo allo spirare del termine ultimo per la definizione del thema decidendum.

Pertanto, deve ritenersi senz’altro pacifica e quindi non necessitante di prova da parte della Belleli spa la sussistenza in capo alla medesima del credito oggetto di ingiunzione, decurtato del solo importo di lire 28.477.230 oggetto della nota di credito più volte citata e, quindi, la titolarità di un credito complessivo di lire 14.113.741.720(lire 14.142.218.950 – lire 28.477.230) nei confronti della Ansaldo spa per i titoli indicati nel ricorso monitorio.

Quanto all’ulteriore richiesta di pagamento di lire 900.000.000 conseguente alla precisazione della domanda operata dalla Belleli in comparsa di risposta deve in primo luogo evidenziarsi che, in questo caso, il credito è senz’altro contestato dall’opponente e, quindi, l’opposta era ovviamente tenuta a dare la prova della sua effettiva esistenza.

Detta prova non è certo rinvenibile nelle scritture contabili della Belleli spa non risultando prodotta alcuna fattura con relativo estratto autentico della pagina delle scritture contabili ove la stessa è annotata in cui sia evidenziato detto credito. Anzi, nelle scritture contabili della società fallita il suddetto importo risulta senz’altro indicato a credito dell’Ansaldo (cfr nota di credito n. 280002 del 13.2.97 con relativo estratto autentico della pagina del registro accrediti ove la nota è riportata, documenti entrambi prodotti dalla Belleli sub docc. 46 e 47).

La prova documentale di detto credito è tuttavia senz’altro rinvenibile nella variante d‘ordine emessa da Ansaldo in data 12.3.98 (doc. 63 di Belleli), in cui l’opponente operava un aumento dell’importo dell’appalto relativo alla centrale di Gioia Tauro di lire 1.150.000.000 che veniva giustificato, appunto, con la “errata trattenuta quota bulloni, vedi note di credito n. 060/05 del 24.2.97 (ITIN) e n. 280002 del 13.2.97 (Belleli)”. Più nello specifico l’importo veniva suddiviso imputando la somma di lire 250.000.000 a favore della ITIN (appaltatrice unitamente a Belleli spa della commessa in esame) e l’importo di lire 900.000.000 – esattamente corrispondente a quello della nota di credito in esame – a favore della Belleli spa.

Trattasi di documento sottoscritto dall’Ansaldo con firma non contestata, quindi senz’altro costituente prova scritta ex art. 2702 c.c.

Con le dichiarazioni contenute in detto documento l’Ansaldo riconosceva quindi come dovuto alla Belleli spa un ulteriore importo di lire 900.000.000 rispetto a quello oggetto dell’ordine originario e, di fatto, determinava il venir meno dell’efficacia riduttiva del debito riconducibile alla nota di credito n. 280002 del 13.2.97 di pari importo.

La Belleli spa ha quindi senz’altro diritto a percepire anche l’ulteriore importo di lire 900.000.000 conseguente alla precisazione dell’originaria domanda di pagamento, effettuata dall’opposta in comparsa di risposta. 

4.2 - Credito oggetto della domanda riconvenzionale di lire 16.000.186.940

L’avvenuta cessione da parte di Nuova Cimimontubi spa a Belleli spa in data 3.5.95 di un credito di lire 16.000.186.940 vantato nei confronti della Ansaldo è affermata da entrambe le parti e, quindi, costituisce circostanza non oggetto di contestazione.

E’quindi pacifico che alla data del 31.5.95 (giorno da cui era previsto dovessero decorrere egli effetti della cessione: cfr doc. 64 dell’opposta)la Belleli spa era creditrice(al posto di Nuova Cimimontubi spa) del suddetto importo, già esigibile (invero tutte le fatture a cui il credito si riferisce erano già scadute: cfr docc. da 64/a sino a 64/o di Belleli spa), verso l’Ansaldo.

Ansaldo ha tuttavia eccepito che detto credito si era a suo tempo già estinto per compensazione volontaria o legale con crediti di analogo importo a lei ceduti in data 4.4.95 da Finmeccanica (cfr doc. 21/2 si Ansaldo) e da quest’ultima vantati nei confronti di Belleli spa a titolo di quota parte del corrispettivo dovuto per la cessione delle quote BIM srl.

La Belleli spa ha in proposito eccepito di non essere stata parte del contratto in data 28.10.93 con cui Finmeccanica aveva ceduto le quote di Bim srl, sostenendo che detta cessione era avvenuta a favore di società che, pur portando la medesima ragione sociale della odierna opposta (Belleli spa), aveva sede (via Taliercio 1) e numero di partita iva (0148928204) diversi ed era, quindi, soggetto giuridico del tutto distinto. 

Afferma quindi l’opposta che unica obbligata al pagamento del prezzo della cessione di quote era la società (che d’ora in poi sarà convenzionalmente indicata nel presente paragrafo con il nome Belleli 014) che aveva stipulato con Finmeccanica l’atto di cessione in data 29.10.93, di talchè per effetto della cessione di credito in data 4.4.95 (avente ad oggetto, appunto, quota parte del prezzo di cessione delle quote)l’Ansaldo era divenuta creditrice dell’importo di lire 16.000.186.940 proprio nei confronti della predetta società (ossia della Belleli 014) e non dell’odierna opposta, che ha sede in via Taliercio 3 ed a cui è attribuito il numero di partita iva 0170071203 (e che, convenzionalmente, sarà d’ora in poi indicata nel presente paragrafo come Belleli 017).

Pertanto, prosegue la Belleli 017, deve senz’altro escludersi la possibilità di una estinzione per compensazione del credito di lire 16.000.186.940 da essa vantato verso Ansaldo per effetto della cessione di credito da parte di Nuova Cimimontuibi spa in data 3.5.95, con il credito di pari importo ceduto da Finmeccanica ad Ansaldo in data 4.4.95, atteso che non si verte in ipotesi di rapporti creditori intercorrenti tra gli stessi soggetti e difetta, quindi, un presupposto essenziale affinché possa operare detta modalità estintiva, ossia la reciprocità dei crediti (ex art. 1241 c.c.)

In proposito deve in primo luogo essere rigettata l’eccezione di giudicato formulata dall’Ansaldo, fondata sul decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Mantova in data 18.12.03, notificato da Belleli 017 a Finmeccanica in data 29.12.03, non opposto nei termini e quindi passato in giudicato (doc. 30 dell’Ansaldo).

Con detto decreto era stato ingiunto alla Finmeccanica il pagamento a favore di Belleli 017 dell’importo di lire 30.345.000 a titolo di rimborso della metà delle spese afferenti al “fissato bollato” integralmente anticipate dall’ingiungente e che, secondo quanto affermato nel ricorso monitorio presentato da Belleli 017, “in base agli accordi di cui al contratto stipulato tra Finmeccanica e Belleli spa registrato il 29.10.93…avente ad oggetto la cessione a Belleli spa delle quote della società Bim srl in totalità di Finmeccanica spa entrambe le parti contraenti si erano onerate delle spese relative in ragione del 50% ciascuna”.    

Come è noto, secondo la prevalente dottrina e secondo pacifico indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte (ex multis Cass. 7272/03, Cass. 2083/02, Cass. 15178/00, Cass. 8026/00, Cass. 5801/98, Cass. 3757/96, particolarmente interessante perché confuta con motivazione senz’altro condivisibile le argomentazioni della tesi, sostenuta da parte della dottrina e parte della giurisprudenza di merito, secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto darebbe luogo solo ad un fenomeno di preclusione-presunzione pro giudicato e non ad un giudicato pieno quale quello derivante dal passaggio in giudicato di una sentenza), il decreto ingiuntivo non opposto costituisce provvedimento giurisdizionale idoneo ad acquisire efficacia di cosa giudicata del tutto analoga a quella propria della sentenza passata in giudicato. Detta efficacia, preclusiva di un successivo diverso accertamento in altro giudizio, riguarda non solo la sussistenza del credito indicato nel decreto, costituente la statuizione esplicita del provvedimento,  ma anche tutte le questioni che costituiscono i presupposti logico-giuridici della pronuncia ed in particolare l’esistenza e validità del rapporto sul quale il credito si fonda, l’intercorrenza di detto rapporto tra ingiungente ed ingiunto e l’insussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto medesimo(c.d. giudicato implicito). 

Nella fattispecie, stante l’espresso riferimento contenuto nel ricorso monitorio, non vi è dubbio che la richiesta di rimborso di metà delle spese sostenute da Belleli 017 per il fissato bollato fosse fondata dall’ingiungente e trovasse quindi titolo nell’obbligo in tal senso assunto dalle parti stipulanti al punto 7 del contratto di cessione di quote del 29.10.93(che testualmente recita: le spese del presente atto dipendenti e conseguenti sono a carico delle due parti in ragione di metà ciascuna). 

Pertanto, la qualità di parti stipulanti del suddetto contratto in capo a Finmeccanica e Belleli 017, costituiva all’evidenza questione pregiudiziale ai fini dell’accoglimento della domanda di pagamento, atteso che solamente il soggetto che aveva stipulato con Finmeccanica detto contratto aveva titolo per richiedere il rimborso di metà delle spese sostenute, fondando la richiesta sulla previsione di cui al punto 7 della pattuizione.

Sulla scorta dell’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, tra Finmeccanica e Belleli 017 (parti del procedimento monitorio di cui sopra)deve ritenersi coperto da giudicato e quindi non più controvertibile l’accertamento dell’avvenuta stipula del contratto di cessione di quote in data 29.10.93 proprio tra le medesime società (Finmeccanica e Belleli 017).

Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, detta efficacia di giudicato non può estendersi anche all’Ansaldo ex art. 2909 c.c., nella sua qualità di avente causa della Finmeccanica, in quanto cessionaria di un credito che rinviene il suo titolo proprio nell’atto di cessione del 29.10.03.

E’infatti noto che l’accertamento coperto da giudicato fa stato ad ogni effetto esclusivamente nei confronti dei successori delle parti a titolo universale o particolare, sia per atto tra vivi che mortis causa, a condizione che la successione sia avvenuta dopo la formazione del giudicato (Cass. 5194/85, Cass. 2959/79, Cass. 1131/81).

Nella fattispecie l’Ansaldo ha acquistato il credito da Finmeccanica nel 1995, ben prima che (nel 2004) si formasse il giudicato tra quest’ultima e Belleli 017 in merito alla stipula tra le medesime dell’atto di cessione di quote del 29.10.93

Nel presente giudizio, quindi, l’indagine circa l’individuazione delle parti stipulanti dell’atto di cessione di quote del 29.10.93 non è preclusa da precedente giudicato esplicante i propri effetti tra Ansaldo e Belleli 017.

Ciò posto va detto che è documentalmente provato che il contratto de quo era in realtà stato stipulato tra la Finmeccanica e la Belleli 014.

La circostanza emerge chiaramente dall’esame della scheda contrattuale e relativa nota di trascrizione (doc. 20 dell’Ansaldo) in cui la parte acquirente è sempre indicata come Bellelli spa, con sede in via Taliercio 1 e partita iva 01489280204.

In origine, quindi, l’obbligo di pagamento a favore di Finmeccanica del residuo prezzo della cessione, pari a lire 33.350.0000.000 (essendo già stato versato in sede di stipula l’importo di lire 10.000.000.000) gravava senz’altro su Belleli 014.

Né dall’esame della documentazione in atti relativa al riassetto societario del gruppo Belleli avvenuto nel 1993 emerge che in detto debito sia succeduta la Belleli 017.

Ciò non era senz’altro avvenuto in data 4.11.93 per effetto del conferimento da parte di Belleli 014 della propria azienda alla SMSI srl, successivamente divenuta Belleli 017 (doc. 113 di Belleli). 

Invero i rapporti attivi e passivi trasferiti da Belleli 014 a Belleli 017 con questo atto erano analiticamente indicati nell’allegato D del contratto, costituito dalla perizia giurata ex art. 2343 c.c. del dott. Eros Lasagna datata 23.10.93(doc. 113 bis e 114 bis di Belleli spa), in cui non figurava il debito di lire 33.500.000.000 di Belleli 014 verso Finmeccanica né avrebbe potuto figurarvi, attesa l’anteriorità della perizia rispetto all’atto di cessione delle quote BIM srl(come detto stipulato 29.1.093)e la circostanza, comunque, che la perizia medesima aveva avuto riguardo al patrimonio esistente alla data del 31.8.93, quando ancora la Belleli 014 non aveva acquistato le quote BIM da Finmeccanica.   

Anche dopo la stipula dell’atto di concentrazione del 3.11.93, quindi, il debito di lire 33.500.000.000 era rimasto in capo a Belleli 014 e non si era trasferito a Belleli 017.

Non è stata poi allegata e provata l’esistenza di atti che avessero potuto determinare il trasferimento in momento successivo del suddetto debito in capo a Belleli 017.    

Anzi, nelle scritture contabili della Belleli 014  riferentesi a momento successivo al 3.11.93 detto debito risulta puntualmente esposto, il che ovviamente contrasta con il suo trasferimento in capo a Belleli 017 (cfr libro giornale ove la fattura emessa da Finmeccanica per lire 33.500.000.000 risulta iscritta in data 19.11.93: doc. 125; cfr pagg. 9 e 10 della nota integrativa al bilancio 1993, in cui si dà atto dell’acquisto di quote BIM per lire 43.500.000.000 che, sommate a quelle per lire 120.000.000.000 già possedute al 31.12.92, portano ad un saldo/valore della partecipazione alla data del 31.12.93 di lire 163.348.000.000. Si noti che, diversamente, quanto alle quote di partecipazione di Belleli 014 in altre società, mentre sotto la voce “saldo al 31.12.92” risulta esposta una cifra corrispondente al valore della partecipazione a quella data, sotto la voce “saldo al 31.12.93” non risulta esposto alcun importo, il che comprova che rispetto a dette quote vi era stato in quell’esercizio il conferimento ad altra società del gruppo, come peraltro chiaramente indicato anche nella relazione. Invero, se ciò fosse avvenuto anche in relazione alle quote BIM per lire 43.500.000.000 acquistate il 29.10.03, sotto la voce “saldo al 31.12.93” non avrebbe dovuto essere indicato l’importo/valore complessivo della partecipazione di lire 163.348.000.000 che teneva conto, non solo delle quote di lire 120.000.000.000 possedute al 31.12.92, ma anche di quelle ulteriori di lire 43.500.000.000 acquisite successivamente.

L’indicazione comprova quindi che la partecipazione era rimasta di pertinenza di Belleli 014 e non era stata trasferita a SMSI srl/Belleli 017, di talchè anche il relativo debito di pagamento del prezzo a favore di Finmeccanica era rimasto in capo a Belleli 014).  

A fronte delle surriferite e chiare risultanze documentali ed in assenza di indicazione e prova di un diverso titolo formale idoneo a determinare una modificazione della soggettività dal lato passivo dell’obbligazione verso Finmeccanica di pagamento del prezzo di lire 33.5000.000 relativo alla cessione BIM, la diversa conclusione secondo cui detto debito gravava su Belleli 017 e non su Belleli 014 non può essere convincentemente desunta dalla missiva datata 6.6.95 su carta intestata di Belleli 017 (in cui detta società riconosceva effettivamente di essere debitrice di Finmeccanica dell’importo di lire 33.500.000.000 per acquisto quote BIM) ovvero dal prospetto inviato dall’amministrazione fallimentare di Belleli 017 all’Ansaldo nel gennaio 2001 in cui, nell’ambito di accordi volti alla individuazione di una soluzione transattiva, viene esposto a credito di Ansaldo l’importo di lire 17.349.813.060 (pari al prezzo residuo della cessione BIM di lire 33.500.000.000 meno l’importo di lire 16.000.186.940 che secondo Ansaldo, sarebbe stato oggetto di compensazione nel 1995).       

Invero, come prontamente eccepito dalla Belleli 017 in comparsa di risposta, la missiva datata 6.6.95 risultava sottoscritta da tale G. C., soggetto non dotato di poteri di rappresentanza della Belleli 017 e quindi non in grado di porre in essere atti ricognitivi di debito riconducibili alla medesima.   

Né per il fatto che la ricognizione di debito fosse riportata su carta intestata Belleli 017 può ritenersi che detto atto possa spiegare efficacia nei confronti della Belleli 017 medesima in forza dei principi della c.d. apparenza del diritto, ossia per avere quest’ultima con il proprio comportamento indotto incolpevolmente l’Ansaldo a ritenere che il C. fosse dotato di potere rappresentativo della Belleli 017 e, quindi, a confidare sull’effettivo riconoscimento del debito da parte della società.

Secondo condivisibile indirizzo giurisprudenziale, infatti, “Il principio dell'apparenza del diritto può invocarsi in tema di rappresentanza solo in presenza di elementi obiettivi atti a giustificare, in relazione al contratto concluso, l'opinione del terzo che abbia contratto con il "falsus procurator" in ordine alla corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale; tale opinione deve essere ragionevole e cioè non determinata da un comportamento colposo del terzo medesimo il quale non attenendosi ai dettami della legge o a quelli della normale diligenza trascuri di accertarsi della realtà facilmente controllabile e si affidi, invece, alla mera apparenza incorrendo in errore” (Cass. 11186/98).

Invero già solo l’entità degli interessi in gioco era tale da imporre all’Ansaldo la verifica o, comunque, la richiesta alla controparte di documentare i poteri rappresentativi in capo al C., di talchè l’omissione di ogni accertamento sul punto integra comportamento gravemente negligente ed impedisce di ritenere inevitabile e non imputabile a colpa dell’Ansaldo l’affidamento da questa riposto circa la riconducibilità ed opponibilità del suddetto atto ricognitivo alla Belleli 017.

Conclusione, per altro, del tutto in linea con l’indirizzo giurisprudenziale citato dalla Belleli 017 secondo cui “con riferimento alla rappresentanza delle persone giuridiche, il principio dell'apparenza del diritto non può trovare applicazione a tutela dell'affidamento del terzo contraente nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade in ipotesi di organi di imprese commerciali regolarmente costituiti” (Cass. 10375/05, Cass. 703/04). 

Quanto, invece, alle attestazioni di crediti provenienti dalla stessa curatela, deve evidenziarsi che esse sono state effettuate in un contesto di trattativa e che il curatore della Belleli 014 e della Belleli 017 è la medesima persona. Non può escludersi, quindi, che, stanti anche i molteplici rapporti intercorsi tra le società del gruppo Ansaldo e quelle del gruppo Belleli prima del fallimento le indicazioni contenute nei suddetti documenti attenessero alla regolamentazione e transazione di vertenze che riguardavano entrambe le società fallite.

D’altra parte, anche a voler ritenere provato il riconoscimento di debito eccepito dall’Ansaldo,è noto che ai sensi dell’art. 1988 c.c. esso avrebbe avuto solamente l’effetto di dispensare l’Ansaldo dall’onere di fornire la prova del rapporto (c.d astrazione processuale dalla causa), salva la possibilità per la Belleli 017 di fornire la prova contraria. Onere che nella fattispecie sarebbe stato senz’altro assolto, avendo la Belleli 017 dimostrato documentalmente che il debito di lire 33.500.000.000 per la cessione della quote BIM era stato contratto verso Finmeccanica da Belleli 014.   

L’Ansaldo ha inoltre sostenuto che Belleli 017 sarebbe stata in ogni caso obbligata in solido con Belleli 014 al pagamento del prezzo della cessione delle quote BIM srl (e, quindi, alla data del 3.5.95 coobbligata anch’essa al pagamento verso Ansaldo, cessionaria del credito da Finmeccanica, delle rate di prezzo scadute ammontanti a lire 16.000.186.940, con conseguente possibilità di compensazione con il contro credito di pari importo vantato da Belleli 017 verso Ansaldo per effetto della cessione da parte di Nuova Cimomontubi spa in data 3.5.95). Ciò in quanto acquirente dell’azienda della Belleli 014 e, quindi, in forza del disposto dell’art. 2560, c. 2 c.c..

L’affermazione non può essere condivisa.

Invero, anche a voler ammettere che il debito in questione potesse ritenersi inerente all’azienda ceduta,deve tuttavia osservarsi che la norma subordina il verificarsi dell’accollo ex lege dell’obbligazione in capo al cessionario alla circostanza che al momento della cessione il debito risulti dai libri contabili obbligatori.

Ebbene nella fattispecie è documentalmente provato (doc. 125 di parte opposta) che la fattura emessa da Finmeccanica a fronte della cessione delle quote era stata registrata nel libro giornale solamente in data 19.11.93, quindi dopo il conferimento di azienda da Belleli 014 a Belleli 017, avvenuto in data 4.11.93.

In conclusione alla data del 3.5.95 solamente la Belleli 017 era creditrice verso l’Ansaldo dell’importo di lire 16.000.186.940 (per effetto della cessione di credito operata a suo favore da Nuova Cimomontubi spa). 

Alla stessa data (per effetto della cessione operata a suo favore da Finmeccanica in data 4.4.95) l’Ansaldo era invece creditrice di analogo importo nei confronti della Belleli 014, quindi di soggetto diverso.

In mancanza di corrispettività deve quindi escludersi in radice la possibilità che i suddetti crediti si siano estinti per compensazione.

Di conseguenza, la Belleli 017 è titolare verso Ansaldo del credito di lire 16.000.186.940 azionato nel presente giudizio in via di reconventio reconventionis. Va poi rigettata l’eccezione di prescrizione formulata dall’Ansaldo, atteso che tutti i crediti oggetto di cessione da Nuova Cimimontubi spa a  Belleli 017 sono sorti nel 1993 e nel 1994 (cfr elenco delle fatture a cui i crediti si riferiscono: doc. 64 di parte opposta) e che la Belleli 017 ha documentalmente provato (doc. 60 della Belleli spa) di avere interrotto il decorso del termine prescrizionale in data 28.10.02 (con richiesta di pagamento che fa espresso riferimento anche all’importo di lire 16.000.186.940 di cui alla cessione da parte di Nuova Cimimontubi in  data 3.5.95),quindi prima del decorso dei dieci anni.

L’Ansaldo, invece, è creditrice dell’importo di lire 33.500.000.000 a titolo di prezzo della cessione BIM (cedutole da Finmeccanica quanto a lire 16.000.186.940 in data 4.4.95 e quanto a lire 17.349.813.060 in data 31.10.95: docc. 21 e 22 di Ansaldo) nei confronti della Belleli 014 (oggi Belleli Holding industriale spa, anch’essa fallita).

Ne deriva, quindi, il rigetto dell’eccezione di compensazione dell’Ansaldo relativamente al credito di lire 12.349.313.060 di cui al paragrafo II 5 della citazione, non azionabile nei confronti di Belleli 014.

4.3 - Riassunto dei crediti di Belleli spa

Sulla scorta delle considerazioni svolte ai punti precedenti può quindi ritenersi provata l’esistenza di un credito complessivo di Belleli spa nei confronti di Ansaldo di lire 31.013.928.660, pari ad euro 16.017.357,42, così suddiviso:

a)lire 15.013.741.720 (lire 14.113.741.720 + 900.000.000) oggetto della domanda monitoria(considerando anche la precisazione relativa all’importo di lire 900.000.000);

b) lire 16.000.186.940 relative al credito azionato in via di reconventio reconventionis.

4.4 -  I crediti di Belleli spa suscettibili di compensazione ex art. 56 legge fall.

Ciò detto, occorre a questo punto verificare se i suddetti crediti siano sorti prima o dopo il 16.11.95, data di ammissione di Belleli spa all’amministrazione controllata, atteso che, come più sopra evidenziato, solo in relazione ai primi è possibile la compensazione ex art. 56 legge fall. 

Trattandosi di presupposto per l’operatività della compensazione, in forza dei principi generali desumibili dall’art 2697 c.c. l’onere di provare l’anteriorità dei crediti rispetto all’ammissione di Belleli spa all’amministrazione controllata incombeva ovviamente sulla parte che detto fatto estintivo aveva eccepito e, quindi, in capo all’Ansaldo.

E’poi noto che,per verificare se i crediti da compensare siano preesistenti al fallimento (o, nella fattispecie, alla data di ammissione all’amministrazione controllata), deve aversi riguardo al momento genetico delle opposte ragioni di credito, che deve poter essere collocato in momento anteriore al fallimento (cfr Cass., 1689/84, Cass.3006/91, Cass. 7046/91, Cass. 3722/95, Cass. Sez. un., 10097/96, Cass. 13/97, Cass. 559/98, Cass. 1671/99).  

Il momento genetico del credito coinciderà ovviamente con il momento in cui il creditore ha  eseguito la prestazione di cui chiede il pagamento. Solo da allora, infatti, egli ha titolo per richiedere il corrispettivo al debitore.

Invero, contrariamente a quanto sembrerebbe ritenere l’Ansaldo, laddove le singole prestazioni siano state eseguite in forza di un unico contratto il momento genetico non potrà essere fatto coincidere con la stipula del medesimo. Anche in questo caso, infatti, il creditore consegue il diritto al pagamento solo a seguito dell’esecuzione della singola prestazione ed è da questo momento, quindi,che il suo credito sorge.

Ciò premesso può quindi procedersi alla suddetta verifica.

Quanto ai crediti indicati nel decreto ingiuntivo vi è contestazione circa l’anteriorità dei medesimi all’ammissione di Belleli spa all’amministrazione controllata solamente in relazione a quelli per lire 1.715.968.751 indicati al punto II del ricorso monitorio. Per tutti gli altri (pari a lire 12.397.772.969, importo che tiene già conto della decurtazione di lire 28.477.230 di cui si è detto in precedenza), infatti, è pacifica l’insorgenza in momento anteriore al 16.11.95 e quindi la loro compensabilità ex art. 56 legge fall.   

Quanto alla fattura 200742 di lire 679.609 del 25.11.96 (doc. 54 della Belleli spa), relativa a trasporti di merce,  dalle lettere di vettura allegate risulta che la prestazione era avvenuta nel settembre 1996.

Il credito è quindi sorto dopo il 16.11.95 e non è perciò compensabile.

Quanto alla fattura 200772 di lire 564.134.375 in data 30.11.96 (doc. 55 di parte opposta) ed alla fattura 200773 di lire 96.835.536 in data 30.11.96 (doc. 56 di parte opposta) parte opponente non ha provato che le prestazioni a cui esse si riferiscono (fornitura di telai per caldaie presso il cantiere di Gioia Tauro) erano state eseguite prima del 16.11.95. D’altra parte, per le ragioni sopra indicate, è del tutto irrilevante che dette consegne fossero state effettuate in esecuzione di contratto sottoscritto in data 25.10.89, rilevando unicamente il momento della consegna della merce richiesta in pagamento con le suddette fatture.

In difetto di prova dell’anteriorità, quindi,anche detti crediti non possono essere considerati suscettibili di compensazione ex art. 56 legge fall.  

Quanto al credito di lire 1.051.563.676 di cui alla fattura 290316 del 17.6.96 (doc. 57 di Belleli spa) per interessi moratori maturati per ritardati pagamenti non vi è dubbio in questo caso che il fatto genetico, costituito evidentemente dagli inadempimenti contrattuali di Ansaldo, sia da collocare in momento anteriore al 16.11.95, con l’unica eccezione di cui appresso.  

Invero dal documento riepilogativo prodotto unitamente alla fattura risulta che tutte le fatture a cui gli interessi si riferiscono erano scadute in periodo compreso tra il 30.9.93 ed il 10.11.95. Solamente l’ultima fattura (n. 201003) di lire 92.582.000 era scaduta in data 30.12.95, quindi dopo l’ammissione di Belleli all’amministrazione controllata. Gli interessi moratori relativi a detta fattura, ammontanti a lire 29.170 ed il cui fatto genetico è successivo al 16.11.95, devono quindi essere decurtati dal suddetto importo. 

Pertanto risulta suscettibile di compensazione ex art. 56 legge fall l’importo di lire 1.051.534.506 (1.051.563.676 – 29.170).

Quanto al credito di lire 308.962 di cui alla fattura 290612 del 12.11.96 (doc. 58), relativa a trasporti di merce,  dalle lettere di vettura allegate risulta che la prestazione era avvenuta nell’ottobre 1996.

Il credito è quindi sorto dopo il 16.11.95 e non è perciò compensabile.

Quanto infine al credito di lire 2.446.593 di cui alla fattura 200558 del 26.9.97 trattasi in questo caso di vendita di materiale che dalla documentazione allagata alla fattura risulta avvenuta nel 1997.

Anche detto credito non è quindi compensabile.

In conclusione i crediti indicati al punto II del ricorso monitorio risultano suscettibili di compensazione limitatamente all’importo di lire 1.051.534.506. La residua somma di lire 664.434.245 non è compensabile e deve quindi essere senz’altro pagata da Ansaldo a Belleli spa.

Quanto all’importo di lire 900.000.000 richiesto in pagamento a seguito della precisazione della domanda svolta in comparsa di risposta anche in questo caso l’Ansaldo non ha dimostrato che esso atteneva a prestazioni eseguite prima del 16.11.95.   

D’altra parte, sia la nota di credito in origine spiccata da Belelli spa, sia l’ordine supplementare di Ansaldo che ha di fatto annullato detta nota risultano emessi in data successiva al 16.11.95 (rispettivamente il 13.2.97 ed il 12.3.98), di talchè è presumibile che la relativa prestazione fosse stata eseguita già in regime di amministrazione controllata.

Anche detto importo, quindi, non è suscettibile di compensazione ex art. 56 legge fall. 

Quanto, infine, all’importo di lire 16.000.186.940 oggetto della reconventio reconventionis è documentalmente provata l’anteriorità del credito al 16.11.95.

Invero, tutte le fatture a cui il credito si riferisce (prodotte da Belleli spa sub docc. da 64/a sino a 64/o) sono di molto anteriori al 16.11.95 e non vi è dubbio, quindi, che le prestazioni in esse indicate siano avvenute prima di detta data.

D’altra parte in questo caso è addirittura anteriore alla suddetta data la cessione del credito da Nuova Cimimontubi spa a Belleli spa, come detto avvenuta in data 3.5.95 (doc. 64 di Belleli spa).

Anche detto credito, quindi, è suscettibile di compensazione.

Quindi, riassumendo:

1) non è suscettibile di compensazione ex art. 56 legge fall e dovrà quindi essere senz’altro pagato da Ansaldo l’importo di lire 1.564.434.245 (lire 664.434.245 + lire 900.000.000)

2) è invece suscettibile di compensazione ex art. 56 legge fall l’importo di lire 29.449.494.415 (lire 12.397.772.969 + 1.051.534.506 + 16.000.186.940).

5) I crediti di Ansaldo Energia

Deve a questo punto procedersi all’accertamento dei crediti vantati da Ansaldo verso Belleli spa ed alla verifica della loro opponibilità in compensazione ex art. 56 legge fall rispetto ai crediti del fallito sopra indicati.

Ricordato che, per le ragioni indicate al punto 4.2, deve senz’altro escludersi che Ansaldo sia titolare verso Belleli del credito di lire 12.349.313.060 di cui al paragrafo II5 della citazione, si procederà nell’indagine relativa agli ulteriori crediti seguendo l’ordine secondo cui i medesimi sono indicati in citazione. 

5.1 - Credito di lire 1.126.309.581 (lire 1.023.702.800 in linea capitale e lire 102.606.781 per interessi) per prestazioni eseguite direttamente da Ansaldo

Secondo condivisibile indirizzo giurisprudenziale “L'art. 2710 cod. civ.- il quale dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa - trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, riguardando la prova, anche in tal caso, un rapporto sorto tra imprenditori e non tra il curatore e l'imprenditore in bonis" (Cass. 5529/01, Cass. 142/03, Cass. 18059/04). Più in generale l’art. 2910 c.c. potrà trovare applicazione in tutti i casi in cui il curatore non agisca in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito (e quindi in qualità di terzo, come nel caso paradigmatico dell’azione revocatoria: Cass. 4703/87, Cass. 4729/97), bensì eserciti un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito stesso, ponendosi, conseguentemente, nella sua stessa posizione sostanziale e processuale(Cass. 352/99, Cass. 9239/02, Cass. 17543/03, Cass. 18059/04, Cass 11904/98, Cass 8143/98). Nella fattispecie non vi è dubbio che tutti i rapporti da cui derivano i crediti azionati dall’Ansaldo sono sorti in momento antecedente al fallimento e, d’altra parte, è incontestabile che il curatore della Belleli spa, attraverso la domanda di pagamento azionata in via monitoria (ed in via di reconventio reconventionis) abbia esercitato un diritto già spettante al fallito, quindi sostituendosi ad esso e non agendo in qualità di terzo. Contrariamente a quanto eccepito dalla Belleli spa l’art. 2910 c.c. può trovare nella fattispecie senz’altro applicazione e l’Ansaldo potrà quindi avvalersi delle risultanze delle scritture contabili per comprovare i suoi crediti. Tuttavia, in conformità al disposto dell’art. 2710 c.c., dovrà trattarsi in primo luogo di scritture contabili di cui sia attestata la regolare tenuta e, inoltre, stante il fatto che trattasi di prova liberamente valutabile dal giudice(la norma, infatti, dice che dette scritture “possono” fare prova tra imprenditori, di talchè deve senz’altro escludersi che esse abbiano l’efficacia di prova legale o comunque quella propria della scrittura privata: cfr. Cass. n. 1106/75; Cass. n. 3499/87), in considerazione dell’ingente entità dei crediti eccepiti in compensazione il credito potrà essere ritenuto provato solo nell’ipotesi in cui le risultanze contabili si coniughino con altre emergenze istruttorie che confermino la veridicità del dato esposto. Laddove invece vi sia il solo dato contabile il credito non potrà, quindi, essere ritenuto provato, stante l’insufficienza della prova offerta.

Ciò premesso deve ritenersi senz’altro sufficientemente provato il credito di lire 1.023.702.800 vantato da Ansaldo per prestazioni seguite a favore di Belleli spa.

L’opponente ha infatti prodotto - oltre a tutte le fatture a cui il credito si riferisce corredate dall’attestazione notarile di annotazione nei libri della Ansaldo bollati e vidimati nelle forme di legge e regolarmente tenuti (docc. da 2 a 12 dell’opponente) – anche copia del contratto sottoscritto dalle parti a cui le prestazioni si riferiscono, nonché dei documenti di trasporto della merce (docc. 26, 27 e 28 di Ansaldo).

Inoltre tutte le fatture risultano annotate anche nell’estratto conto relativo al fornitore Ansaldo che la stessa amministrazione fallimentare aveva inviato all’opponente in data 12.1.01, su sua espressa richiesta (docc. 24 e 25 di Ansaldo).

La contemporanea iscrizione del credito nelle scritture contabili dell’opponente e sul conto fornitore di Belleli spa aperto a nome di Ansaldo, la prova documentale dell’esistenza di un titolo giustificativo della prestazione richiesta in pagamento (il contratto) e la documentazione dell’esecuzione della prestazione (DDT) non lasciano dubbi circa il fatto che l’Ansaldo avesse effettivamente maturato nei confronti di Belleli spa il credito in questione. D’altra parte, tutte le fatture sono state emesse e sono scadute ben prima del 16.11.95, di talchè non vi è dubbio che il credito sia sorto e fosse già liquido ed esigibile ben prima dell’ammissione di Belleli spa all’amministrazione controllata.  All’importo in linea capitale di lire 1.023.702.800 vanno sommati gli interessi sugli importi di ogni singola fattura maturati dalla scadenza di ciascuna di esse sino al 16.11.95 (data dell’ammissione all’amministrazione controllata), ammontanti complessivamente a lire 102.606.781 (come da prospetto prodotto da Ansaldo sub. doc. 13, mai contestato dalla controparte).  Il credito di lire 1.126.309.581  in esame può quindi senz’altro essere opposto in compensazione ex art. 56 legge fall. 

5.2 - Credito di lire 8.114.017.040 oltre interessi per crediti di Sicom spa verso Belleli spa, ceduti ad Ansaldo in data 3.11.95

E’documentalmente provato che con atto autenticato nelle firme in data 3.11.95 e notificato all’opposta in data 6.11.95 la Sicom spa aveva ceduto alla Ansaldo crediti per USD 4.894.478,22 (pari a lire 8.114.017.048) da essa vantati nei confronti della Belleli spa (cfr docc. sub 14 di Ansaldo). La Belleli spa ha contestato la pretesa creditoria dell’Ansaldo, affermando che detti crediti erano stati per una parte (pari a USD 253.134,24, corrispondenti a lire 419.643.411)oggetto di compensazione allorché la Belleli spa era ancora in bonis, per altra parte (pari a USD 4.604.000,00, corrispondenti a lire 7.632.465.160) sin dall’inizio contestati e perciò non onorati mediante pagamento. In questo caso a comprova dei crediti l’Ansaldo ha prodotto unicamente le fatture, senza corredarle con l’attestazione notarile della loro annotazione nei libri bollati e vidimati nelle forme di legge e regolarmente tenuti. Trattasi, quindi, di documenti senz’altro privi dell’efficacia probatoria di cui all’art. 2710 c.c. ed anzi, in quanto provenienti dallo stesso creditore, addirittura privi di alcun valore probatorio.  Parte opponente ha affermato che la prova dell’esistenza del credito dovrebbe comunque  desumersi dalle annotazioni delle fatture nel conto fornitore intestato all’Ansaldo presso la Belleli spa, sotto le voci “cessione da Sicom” (inviato dalla curatela all’Ansaldo in data 12.1.01: docc. 24 e 25/1 dell’opponente). In primo luogo non tutte le fatture emesse dalla Sicom risultano annotate in detto estratto conto. Manca invero il riferimento alle fatture 3186 (di lire 115.817.990), 3118 (di lire 14.525.897), 3362 (di lire 44.534) e 3363 (di lire 17.168.906), di talchè già solo per questo motivo rispetto ai crediti indicati in ciascuno di questi documenti è preclusa in radice la possibilità di ritenerli oggetto di riconoscimento da parte della Belleli spa. D’altra parte la Belleli spa ha documentalmente provato che la gran parte delle fatture emesse da Sicom ed annotate sul citato estratto conto a nome di Ansaldo erano state contestate e registrate con riserva nella contabilità della fallita. Invero dalla documentazione contabile dimessa dall’opposta  risultano annotate con sospensione di pagamento e quindi con riserva le fatture 3180, 3186, 3187, 3188, 3220, 3221, 3226, 3245, 3246, 3247, 3248, 3360, 3361, 3362, 3363, 3365, 3389, 3391, 3400, 4C80007, 4C80078 (cfr docc. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 102, 111 della Belleli spa), per un importo complessivo di lire 5.185.188.431. Rispetto ai crediti portati da dette fatture, quindi, la registrazione del documento fiscale con riserva da parte di Belleli spa riduce notevolmente la valenza probatoria dell’annotazione risultante sul conto fornitore inviato dalla curatela all’Ansaldo, facendola degradare a mero indizio non sufficiente, da solo, a comprovare l’esistenza del credito. La fattura 3179 (di lire 686.483.627) risulta invece solo indicata nell’estratto conto ma non anche annotata nella contabilità di Belleli spa. La sola registrazione nell’estratto conto costituisce elemento che, da solo, non può essere ritenuto sufficiente per far ritenere provato il credito.  A diversa conclusione deve invece pervenirsi per quanto attiene al credito per complessive lire 2.389.904.246 documentato dalle fatture richiamate nell’estratto conto inviato dall’amministrazione fallimentare all’Ansaldo e che al contempo risultano registrate anche nella contabilità della Belleli spa senza riserva alcuna. Trattasi in particolare delle fatture 3313, 3314, 3372, 3373, 4C80101, 4C80036, 4C80017 (docc. 89, 90, 96, 97, 101, 103 e 104 di Belleli spa). In questo caso le risultanze dell’estratto conto e la registrazione in contabilità, coniugate con l’assenza di contestazioni del credito che emergano da documenti formati in periodo non sospetto (ovvero allorché la Belleli spa era ancora in bonis) portano a ritenere provata, quantomeno in via indiziaria, l’esistenza del credito. Né può dirsi che la Belleli, su cui incombeva il relativo onere, abbia dimostrato l’avvenuta estinzione per compensazione di detti crediti con altri da essa vantati verso Ansaldo. Invero, nessuna valenza probatoria propria della scrittura privata può sul punto essere riconnessa alle annotazioni poste sul documento 67 di parte opposta (su cui sono elencate le fatture in questione, con indicazione di quelle asseritamente già compensate), provenienti da un non meglio identificato “responsabile della Belleli spa” e, quindi, da soggetto comunque riferibile alla parte che ha formulato l’eccezione. Anche il documento 68, da cui emergerebbe la contestazione e/o compensazione delle fatture in esame, risulta sottoscritto con firma illeggibile sotto la dicitura “TES/PAFO” che non è dato comprendere in che modo sia riferibile alle parti della presente causa. In conclusione, quanto alla cessione di crediti Sicom avvenuta nel novembre 1995, sulla scorta delle considerazioni che precedono può ritenersi provata l’esistenza di un credito dell’Ansaldo verso la Belleli spa limitato all’importo di lire 2.389.904.246. Rispetto a detto credito l’Ansaldo ha altresì diritto agli interessi legali maturati sino al 16.11.95, da computarsi sull’importo di ciascuna fattura ed a partire dalla scadenza della medesima e che ammontano complessivamente a lire 375.766.756.  Non vi è poi dubbio che detto credito sia sorto e fosse divenuto liquido ed esigibile già prima dell’ammissione di Belleli spa all’amministrazione controllata, di talchè sussistono senz’altro i presupposti affinché Ansaldo possa portare in compensazione ex art. 56 legge fall anche l’importo di lire 2.765.671.002 (lire 2.389.904.246 per capitale e lire 375.766.756 per interessi).

5.3 - Credito di lire 25.857.016.557 vantato da Sicom spa verso Belleli spa e ceduto ad Ansaldo in data 23.9.03

E’documentalmente provato (doc. 18 dell’opponente) che Ansaldo ha acquistato in data 23.9.03 da Sicom spa un credito di lire 25.857.016.557 da quest’ultima vantato nei confronti della Belleli spa, così quantificato all’esito di arbitrato irrituale conclusosi con lodo depositato in data 26.5.99 (doc. 19 dell’opponente) e già interamente ammesso al passivo fallimentare a nome di Sicom spa (doc. 17 dell’opponente). Non è in discussione, quindi, l’esistenza del credito. L’opposta ha tuttavia affermato che detto credito non potrebbe essere portato in compensazione dall’opponente in quanto oggetto di cessione avvenuta solo dopo il fallimento e, comunque,non opponibile a Belleli spa atteso che, giusto il disposto degli artt. 2914, c. 2 c.c. e 45 legge fall, la cessione di un credito può essere opposta al fallimento solo se notificata al fallito o da questi accettata con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, laddove nella fattispecie la notifica dell’atto di cessione del credito in data 23.9.03 da Sicom spa ad Ansaldo era avvenuta solamente in uno con quella della citazione ed il fallimento aveva espressamente dichiarato di non accettare la cessione.

L’eccezione è infondata.

Invero, quanto alla prima parte dell’affermazione dell’opposta (ossia: la cessione è efficace solo se avvenuta prima della dichiarazione di fallimento), è lo stesso art. 56, c.2 legge fall a prevedere in modo espresso la possibilità per il debitore del fallito di portare in compensazione crediti acquistati (e quindi oggetto di cessione) da altro soggetto anche dopo il fallimento, con l’unico limite dell’anteriorità della scadenza del credito rispetto alla data di declaratoria del fallimento.

Quanto, invece, alla seconda parte dell’affermazione dell’opposta (ossia: la cessione, seppur efficace tra le parti Ansaldo e Sicom spa, non è comunque opponibile al fallimento di Belleli spa che può quindi rifiutare il pagamento a favore di Ansaldo) deve rilevarsi che gli art. 2914, n. 2 c.c. (effettivamente applicabile non solo all’ipotesi di pignoramento del credito, ma anche a quella di fallimento del creditore: Cass. 1413/96, Cass. 3657/84) e art. 45 legge fall. non sono in realtà applicabili al caso in esame.

Invero gli art. 2914, c. 2 c.c. (secondo cui non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante – e quindi nei confronti dei creditori del fallito in caso di fallimento – le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento - ovvero dopo il fallimento) e 45 legge fall (secondo cui le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetti rispetto ai creditori) si riferiscono all’evidenza all’ipotesi, speculare rispetto a quella in esame, di credito vantato dal fallito verso un terzo(e non viceversa) ed hanno l’effetto di rendere non opponibile al creditore pignorante(o ai creditori del fallito) l’eccezione del debitore che per sottrarsi al pagamento richiestogli sostenga che il creditore pignorato (o il fallito quando era ancora in bonis)aveva ceduto il credito ad un terzo, provvedendo tuttavia alla notifica della cessione (o ad ottenere l’accettazione della medesima da parte del debitore) solo dopo il pignoramento (od il fallimento). 

In sostanza la norma, salvo che il fallito non abbia ceduto il credito a terzi notificando la cessione o ricevendo l’accettazione della medesima da parte del debitore in momento anteriore al fallimento (anteriorità che, giusto il disposto dell’art. 1265 c.c., deve risultare da atto avente data certa: cfr Cass. 9650/90 e Cass. 1413/96), consente alla curatela di pretendere dal debitore (che teoricamente, ex art. 1264 c.c., stante la cessione e la notifica od accettazione della medesima potrebbe rifiutare il pagamento a favore del cedente e dovrebbe pagare al cessionario) l’integrale pagamento del credito.

Invero tutte le pronunce della Suprema Corte che si sono occupate del tema (in parte citate anche dall’opposta) attenevano proprio ad ipotesi in cui venivano in rilievo crediti vantati del fallito ed in cui si poneva il problema dell’opponibilità al fallimento della cessione dei medesimi crediti effettuata a terzi dal fallito in periodo in cui questi era ancora in bonis. In sostanza, si trattava di ipotesi in cui era controverso se dovesse essere il fallito od il cessionario a poter pretendere il pagamento dal debitore, non certo di casi in cui (come nella specie) era invece in discussione chi, tra il cedente (Sicom) ed il cessionario (Ansaldo) avesse diritto a pretendere il pagamento dal fallito (cfr Cass. 16235/00, Cass. 1413/96, Cass. 9650/90. Cass. 3657/84).

La cessione di credito da Sicom spa ad Ansaldo in data 23.9.03 è quindi senz’altro efficace ed opponibile al fallimento della Belleli spa.

D’altra parte con riscorso ex art. 101 legge fall (doc. 25 dell’opponente) depositato dopo l’inizio di questo giudizio l’Ansaldo, oltre a segnalare al giudice delegato la pendenza della presente causa e quindi la possibile estinzione del credito per compensazione, ha formulato espressa richiesta di modifica dello stato passivo dell’opposta richiedendo l’annotazione a suo nome ed in luogo di Sicom spa della titolarità attiva del credito in questione, già in precedenza ammesso al passivo (doc. 17 di Ansaldo).

In tal modo, quindi, risulta garantita anche la corrispondenza tra il soggetto indicato quale creditore nello stato passivo (atteso che non vi sono ragioni di dubitare che il giudice delegato, preso atto dell’avvenuta cessione, provvederà a variare l’intestazione del credito nel senso richiesto) e quello che in questa sede fa valere il credito eccependolo in compensazione.

Ciò premesso v’è da dire che secondo il disposto dell’art 56, c. 2 legge fall i crediti acquistati dopo il fallimento possono essere opposti in compensazione solo se già scaduti in momento anteriore alla declaratoria di fallimento.

Il credito in questione, quantificato in lire 25.857.016.557 (pari a USD 15.142.076) all’esito di procedimento arbitrale tra Sicom spa e Belleli spa conclusosi con lodo depositato in data 26.5.99, è costituito per una parte (pari a USD 1.668.712) da corrispettivi maturati da Sicom spa per lavori eseguiti in esecuzione di contratto d’appalto inerente alla realizzazione di una raffineria in Arak (Iran), per altra parte (pari a USD 13.473.365) da importi dovuti da Belleli spa a titolo di risarcimento del danno patito da Sicom spa per i maggiori oneri sopportati a causa dell’eccessivo prolungamento dei lavori imputabile all’opposta.     

La Belleli spa sostiene che detto credito sarebbe divenuto esigibile e sarebbe perciò scaduto solo al momento della pronuncia del lodo (26.5.99), quindi in momento successivo alla declaratoria di fallimento di Belleli spa (che risale al 19.11.98).

Pertanto, giusto il disposto dell’art. 56, c. 2 c.c., esso non potrebbe essere opposto in compensazione al fallimento.

In proposito deve osservarsi che la scadenza del credito coincide ovviamente con il momento in cui il creditore può esigere dal debitore la prestazione che ne costituisce oggetto. Pertanto, in caso di crediti di fonte contrattuale, ai sensi dell’art. 1183 c.c. la scadenza coinciderà con il momento in cui il credito è sorto (ed il creditore potrà immediatamente esigere la prestazione), sempre che le parti contraenti non abbiano previsto un termine per l’adempimento o non abbiano apposto una condizione sospensiva al contratto. In questo caso, infatti, il credito potrà invece dirsi scaduto (ed il creditore potrà pretendere il pagamento) solo nel momento in cui si sia avverata la condizione sospensiva o sia scaduto il termine. 

Nella fattispecie la pretesa creditoria di USD 1.668.712 che si riferisce a corrispettivi maturati da Sicom spa verso Belleli spa ha ovviamente titolo nell’appalto stipulato tra le parti ed è quindi oggetto di un credito di tipo contrattuale.

Dalla lettura del lodo (doc. 19 di Ansaldo) e della relazione depositata in quella sede dal CTU ing. Bruno Corti (doc. 40 di Ansaldo) si evince che al momento dell’avvio della procedura arbitrale (16.1.94) la Sicom spa aveva già da tempo ultimato le opere oggetto di appalto, che aveva provveduto a contabilizzare senza tuttavia ricevere il pagamento stante la contestazione di Belleli spa.

In particolare dalla relazione dell’ing. Corti (cfr pagg. 68 ss), si evince che Belleli spa aveva rifiutato il pagamento richiesto da Sicom spa contestando, in sostanza, la corrispondenza tra i criteri e le modalità di quantificazione utilizzati dalla creditrice rispetto a quelli stabiliti in contratto, non certo  affermando che il pagamento non poteva essere effettuato perché non era ancora scaduto il termine a tal fine pattuito tra le parti.

D’altra parte, gli stessi arbitri hanno riconosciuto a favore di Sicom spa gli interessi c.d corrispettivi a partire dalla domanda (cfr pag. 11 del lodo), il che conferma che quantomeno a quella data (16.1.94, anteriore alla data di dichiarazione del fallimento di Belleli spa) il credito era stato da loro ritenuto esigibile. Pertanto, non vi è dubbio che la parte di credito opposta in compensazione che atteneva a corrispettivi contrattuali era già esigibile quantomeno al momento della proposizione della domanda di arbitrato e, quindi, in momento anteriore al fallimento di Belleli spa.

Quanto alla parte di credito avente ad oggetto somme dovute a titolo di risarcimento del danno (per maggiori oneri sostenuti da Sicom spa a causa di ritardi nella esecuzione dei lavori imputabili ad eventi di cui, in forza degli obblighi di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede gravanti sul committente,  doveva rispondere contrattualmente Belleli spa) è evidente che in questo caso la data di scadenza ed esigibilità non può essere determinata avuto riguardo ad una specifica pattuizione (apposizione di termine o condizione) delle parti sul punto.

Nella fattispecie si tratta invece di stabilire in quale momento il contraente che ex art. 1218 c.c. abbia patito danni a causa dell’inadempimento della controparte, sia abilitato a richiedere ed esigere da quest’ultima il ristoro del pregiudizio patito, nei limiti di cui all’art. 1223 c.c. (ossia del danno emergente e del lucro cessante direttamente conseguenti all’inadempimento).  

Ebbene, stante l’assenza di disposizioni che prevedano diversamente, non appare dubbio che in questo caso il danneggiato possa esigere il risarcimento non appena il danno si sia verificato, di talchè la scadenza del relativo credito coinciderà senz’altro con il momento in cui si verifica il pregiudizio conseguente all’inadempimento.

Nella fattispecie, dalla lettura del lodo e della relazione del CTU ing. Corti si evince che il pregiudizio lamentato dalla Sicom spa (maggiori oneri conseguenti a ritardi nelle opere contrattualmente imputabili a Belleli spa) si era senz’altro verificato in momento anteriore all’avvio della procedura arbitrale e, quindi, anche questa parte del credito opposto in compensazione era divenuta esigibile (e quindi scaduta) in momento anteriore al fallimento di Belleli spa.

In conclusione, l’intero credito di lire 25.857.016.557 (pari a USD 15.142.076) ceduto da Sicom spa ad Ansaldo in data 23.9.03 era già scaduto prima della data del fallimento della Belleli spa. La Belleli spa ha tuttavia eccepito che la compensazione non potrebbe lo stesso essere ammessa in quanto, a suo dire, l’operatività dell’art. 56 legge fall presuppone altresì che il credito del terzo verso il fallito (quindi quello di Sicom spa ceduto ad Ansaldo) sia divenuto liquido in momento anteriore alla data di declaratoria del fallimento. Nella fattispecie, afferma la Belleli spa, il credito della Sicom spa sarebbe divenuto liquido solo al momento del deposito del lodo in data 26.5.99, quindi dopo il fallimento (dichiarato il 19.11.98).  

Stante il fatto che, almeno per la parte attinente al risarcimento del danno (costituente debito di valore),la liquidità del credito era effettivamente conseguita solo alla pronuncia del lodo (come riconosciuto anche dall’opponente) è senz’altro rilevante accertare se, ai fini della compensazione ex art. 56 legge fall, sia o meno necessario che il credito del terzo sia già liquido al momento della declaratoria di fallimento.

Per rispondere all’interrogativo occorre prendere le mosse dalla pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite n. 775/99 (alla quale si è conformata tutta la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr Cass. 11288/01, Cass. 1086/03, Cass. 8042/03, Cass. 9013/03, Cass. 15779/04, Cass. 20169/04) che, pur se chiamata a pronunciarsi su questione diversa (e, a ben vedere, speculare) rispetto a quella qui in esame (in quel caso era il credito del fallito ad essere divenuto liquido ed esigibile dopo il fallimento), ha tuttavia ben chiarito (cfr la motivazione) che, ai fini della compensazione quale prevista e voluta dal legislatore con la disposizione di cui all’art. 56 legge fallimentare, ciò che rileva è solamente che i due crediti da compensare (del fallito e del terzo) rinvengano il loro fatto genetico in momento anteriore al fallimento, essendo ben possibile che gli ulteriori presupposti previsti dall’art. 1243 c.c. (quindi l’esigibilità e la liquidità) vengano ad esistenza in momento successivo alla dichiarazione di fallimento, consentendo quindi da questo momento al debitore del fallito di opporre la compensazione. In detta pronuncia la Suprema Corte aveva  evidenziato anche che la necessaria liquidità ed esigibilità del credito del fallito in momento anteriore al fallimento ai fini della compensazione (sostenuta da una parte della giurisprudenza) non poteva essere desunta esclusivamente dal dato costituito dal silenzio serbato dal legislatore sul punto (che all’art. 56 legge fall effettivamente nulla dice circa il momento in cui la esigibilità e liquidità del credito del fallito devono sussistere). D’altra parte, osservava la Corte, l’interpretazione che richiede l’anteriorità dei suddetti presupposti rispetto al fallimento non può dirsi necessitata ed imposta dall’esigenza di adeguata soddisfazione dell’interesse dei creditori alla cristallizzazione della situazione debitoria e creditoria del fallito al momento del fallimento, atteso che detto interesse può essere già sufficientemente tutelato e perseguito esigendo ai fini dell’operatività della compensazione l’anteriorità al fallimento del fatto genetico di entrambi i crediti oggetto di compensazione.

In altre parole, essendo comunque necessario che i crediti da compensare siano sorti in momento  anteriore al fallimento, anche ammettendo la possibilità che il credito del fallito da compensare possa divenire liquido ed esigibile dopo il fallimento medesimo, risulta comunque  fortemente limitata la portata dell'eccezione alla par condicio creditorum integrata dal disposto dell’ art. 56 legge fall (costituita dal fatto che i crediti del debitore del fallito, per la parte compensata, vengono interamente soddisfatti) nonché al principio secondo il quale i creditori debbono poter fare affidamento sull'intangibilità del patrimonio del fallito rispetto ad eventi verificatisi dopo il fallimento. 

Diversamente ragionando ed individuano quindi ulteriori limitazioni non espressamente previste  dalla norma (quali, appunto, la necessità di liquidità ed esigibilità del credito in momento anteriore al fallimento) si frusterebbe la volontà del legislatore, che è chiaramente quella di introdurre una deroga al principio del concorso, giustificata da ragioni di equità (non appare infatti conforme ad esigenze di giustizia sostanziale che il creditore in bonis sia costretto ad adempiere alla propria obbligazione per l'intero ed a ricevere il proprio credito in moneta fallimentare).

Pertanto, una volta ammessa dal legislatore la compensazione anche nei confronti del fallito, in mancanza di diversa esplicita previsione questa deve poter operare anche se i presupposti di liquidità ed esigibilità del credito del fallito si verifichino dopo il fallimento.

Insomma, secondo la Corte “elemento rilevante per la compensazione medesima con la procedura concorsuale è il fatto che le radici causali delle obbligazioni contrapposte si siano determinate prima della dichiarazioni di fallimento mentre gli effetti della compensazione, cioè l'estinzione delle obbligazioni (NDR: che ex art 1243 c.c. si verifica nel momento in cui i crediti reciproci divengono liquidi ed esigibili), si possono verificare dopo tale dichiarazione”  e quindi “perché operi la compensazione è necessario che i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. (NDR: certezza, liquidità ed esigibilità) ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia, quando la compensazione viene eccepita”.

Il principio trova quindi applicazione pure in relazione al credito opposto in compensazione dal debitore del fallito. Anche in questo caso, infatti, per gli stessi motivi bene esposti dalla Suprema Corte nella succitata pronuncia (in sintesi: 1 - la compensazione, quale deroga alla par condicio, è espressamente prevista e voluta  dal legislatore; 2 - la necessaria anteriorità del fatto genetico rispetto al fallimento consente di contenere l’eccezione entro limiti compatibili con i principi cardine del fallimento e della tutela dei creditori) non vi sono ragioni per limitare la compensazione ai soli crediti divenuti liquidi prima del fallimento.

L’unico limite che il legislatore espressamente pone all’art. 56, c. 2 legge fall è costituito dalla non compensabilità dei crediti verso il fallito non scaduti al momento della declaratoria di fallimento e che siano stati acquistati per atto tra vivi nell’anno antecedente o dopo il fallimento medesimo(i crediti scaduti, quindi, potranno essere opposti in compensazione anche se acquistati in detto periodo di tempo).

La norma nulla dice invece per quanto attiene alla liquidità del credito oggetto di cessione che venga  opposto in compensazione al fallimento. Di conseguenza, per le stese ragioni esposte in merito al credito vantato dal fallito, deve ritenersi che colui che abbia acquistato il credito verso il fallito dopo il fallimento o nell’anno anteriore possa opporlo in compensazione anche se esso sia divenuto liquido solo dopo il fallimento (ferma solo la necessaria scadenza del credito in momento anteriore al fallimento).

D’altra parte, in altra pronuncia richiamata e condivisa dalle citate Sezioni Unite (Cass. 8132/96), la Suprema Corte ha ritenuto possibile ex art. 56 legge fallim anche la compensazione giudiziale, quindi con credito divenuto liquido (per effetto di liquidazione operata dal giudice medesimo), non solo dopo la dichiarazione di fallimento, ma addirittura nel corso del giudizio in cui il credito medesimo era stato eccepito in compensazione.  

Il che conferma ulteriormente che, ai fini della compensazione ex art. 56 legge fall, non è necessario che la liquidità del credito (del fallito, del terzo o di entrambi) preesista al fallimento.

D’altra parte l’illegittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 56, c. 2 legge fall (che, secondo parte della dottrina, introduce una lesione grave ed ingiustificata alla par condicio creditorum) è già stata espressamente esclusa dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 431/00, di talchè, anche a voler ritenere discutibile la scelta del legislatore di introdurre detta disposizione normativa, non ci si può esimere dal dare alla stessa integrale applicazione.

Pertanto, l’Ansaldo spa ha diritto a portare in compensazione ex art. 56, c. 2 legge fall anche l’intero credito di lire 25.857.016.557 (pari a USD 15.142.076)in esame.

In conclusione il credito complessivo di Ansaldo opponibile in compensazione ex art. 56 legge fall ammonta a lire 29.748.997.140 (lire 1.126.309.581 + 2.765.671.002 + 25.857.016.557).

6) Conclusioni

Il credito complessivo di Belleli spa verso Ansaldo ammonta a lire 31.013.928.660 (pari ad euro 16.017.357,00), di cui lire 1.564.434.245 (pari ad euro 807.963,00) non suscettibili di compensazione ex art. 56 legge fall e che devono quindi essere senz’altro corrisposte all’opposta.

Il residuo credito di lire 29.449.494.415 (pari ad euro 15.209.394,00) risulta invece interamente estinto per compensazione con il maggior credito di Ansaldo ammontante a lire 29.748.997.140 (pari ad euro 15.364.075,00).

Pertanto, poiché all’esito della compensazione il credito di Belleli spa è inferiore a quello monitoriamente ingiunto il decreto ingiuntivo opposto va senz’altro revocato.

In accoglimento della domanda subordinata di Belleli spa l’Ansaldo va condannata al pagamento dell’importo di lire 1.564.434.245 (euro 807.963,00), oltre interessi in misura legale dalla domanda (8.7.03, data di notifica del decreto ingiuntivo) al saldo effettivo.

7) Spese

La Belleli spa a fronte di un credito complessivo azionato di euro 16.017.357,00 all’esito del giudizio è risultata essere creditrice del solo minor importo di euro 807.963,00.

D’altra parte l’Ansaldo ha visto riconosciuti e soddisfatti (seppur mediante estinzione per compensazione) propri crediti verso il fallimento del considerevole importo di euro 15.364.075,00.

L’opposta è quindi quasi integralmente soccombente e, in considerazione della somma comunque ottenuta all’esito del giudizio, si giustifica la compensazione delle spese dell’opponente limitatamente alla quota di 1/8.

Il Fallimento della Belleli spa va quindi condannato alla refusione dei residui 7/8 di dette spese che si liquidano per l’intero nell’importo di euro 46.170,00, di cui euro 6.170,00 per spese (comprese quelle generali 12,5%), euro 4.000,00 per diritti ed euro 36.000,00 per onorario, oltre cpa (esclusa iva, detraibile dall’Ansaldo).

PQM

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:

- accerta e dichiara che il credito di euro 16.017.357,00 vantato dal Fallimento della Belleli spa in liquidazione nei confronti dell’Ansaldo Energia spa si è estinto parzialmente, sino alla concorrenza dell’importo di euro 15.209.394,00, per effetto di compensazione ex art. 56 legge fall con contro crediti dell’Ansaldo Energia spa verso il Fallimento della Belleli spa in liquidazione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2762 emesso dal Tribunale di Mantova in data 1.7.03;  

- condanna l’Ansaldo Energia spa a corrispondere a favore del Fallimento della Belleli spa in liquidazione la somma non suscettibile di compensazione e quindi al pagamento dell’importo di euro 807.963,00, oltre interessi legali dall’8.7.03 al saldo;

- condanna il Fallimento della Belleli spa in liquidazione al pagamento a favore della Ansaldo Energia spa della somma di euro 40.398,75, oltre cpa a titolo di rimborso di 7/8 delle spese di lite; spese compensate per il residuo 1/8.

Così deciso in Mantova il 14.3.2006

Il giudice Dott. Luigi Pagliuca