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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27513 - pubb. 21/06/2022.

Le misure protettive non possono essere confermate se l'insolvenza non è reversibile


Tribunale di Bergamo, 25 Maggio 2022. Est. Randazzo.

Composizione negoziata crisi d'impresa – Misure protettive – Conferma – Presupposti


La conferma delle misure protettive può essere pronunciata in favore di soggetto in stato di c.d. precrisi, crisi (come definita dall’art. 2 C.C.I.I.) o d’insolvenza “reversibile”, dunque non anche dell’insolvente tout court.

In sede di conferma delle misure protettive richieste, al giudice è richiesto di vagliare esclusivamente la sussistenza della disponibilità dei soggetti interessati a intraprendere una trattativa per la composizione negoziale della crisi, mentre non è necessario vagliare l’effettiva probabilità che un tale accordo sia raggiunto, atteso che, ai sensi dell’art. 7, sesto comma, d.l. 118/2021, sentite le parti interessate, è sempre consentita la revoca delle misure ovvero abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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