Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26311 - pubb. 17/12/2021

Concordato preventivo: impugnazione del riparto e imputazione delle spese specifiche prededotte alle diverse masse

Tribunale Ravenna, 27 Ottobre 2021. Est. Farolfi.


Concordato preventivo – Riparto parziale – Reclamo – Inammissibilità – Imputazione delle spese specifiche prededuttive alle diverse masse



E’inammissibile il reclamo proposto avverso il piano di riparto parziale predisposto dal liquidatore di un concordato preventivo omologato con il quale si contesti l’entità e la natura privilegiata o meno del proprio credito.

E’invece ammissibile il gravame ex art. 36 l.f. nella parte in cui si contesta la correttezza dell’imputazione delle spese specifiche prededuttive alle diverse masse, mobiliare ed immobiliare, alla cui stregua il piano di riparto è stato redatto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


TRIBUNALE DI RAVENNA

Ufficio fallimenti

 

Il Giudice delegato, dott. A. Farolfi,

sul reclamo avverso progetto di riparto parziale reso dal liquidatore giudiziale del Concordato Preventivo Gruppo L. s.r.l.

sentiti i Commissari,

osserva

Costituisce orientamento pacifico (almeno a far tempo da Cass. 12/11/1993 n. 11192) quello che individua - quale uno dei punti salienti differenziali fra l procedura minore concordataria e quella fallimentare – la mancanza in ambito concordatario di una fase giudiziale di accertamento del passivo; si suole infatti affermare comunemente che l’elencazione compiuta dalla stessa società proponente e verificata dal Commissario giud. ha un valore meramente orientativo e provvisorio, valevole incidentalmente ai soli fini dell’ammissione o meno al voto (c.d. controllo amministrativo);

Ai sensi dell’art. 171 LF, infatti, il commissario giudiziale, sulla base dell’elenco nominativo dei creditori fornito dallo stesso debitore, individua i creditori aventi diritto al voto in funzione del calcolo delle maggioranze prescritte dalla legge; in tale fase, il Tribunale non è investito di alcun potere di controllo e/o direzione fatte salve le specifiche competenze di cui agli artt. 160 (presupposti per l’ammissione alla procedura) e 184 (effetti del concordato per i creditori);

Eventuali contrasti circa l’ammissione al voto di alcuni creditori (contestata dal debitore o da altri creditori) o circa la mancata o insufficiente ammissione di altri creditori possono essere risolti dal giudice delegato – in maniera sommaria – ai soli fini dell’ammissione al voto: cioè ai fini del solo calcolo delle maggioranze (art.176 l.f.) ed impregiudicato ogni definitivo accertamento;

Peraltro, una volta omologato il concordato preventivo tutte le questioni che hanno ad oggetto i diritti pretesi dai singoli creditori che attengono alla esecuzione del concordato sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e del Tribunale (in sede fallimentare) e vanno risolte nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione.

In questo senso, testualmente, Cassazione civile, sez. I 18 giugno 2008, n. 16598, sulla scorta di univoci precedenti: “dopo l'omologazione del concordato, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori e che attengono all'esecuzione del concordato - concernenti la sussistenza, l'entità ed il rango del credito - mancando nel concordato preventivo la fase di formazione dello stato passivo, danno dunque luogo a controversie sottratte al potere decisionale del Giudice delegato e che devono costituire materia di un ordinario giudizio di cognizione (Cass. n. 23721 del 2006; n. 523 del 1999; n. 8116 del 1998; n. 6859 del 1995;n. 6083 del 1978)”;

Se ne desume, ulteriormente, che nessun vincolo può derivare dall’inclusione amministrativa nell’elenco dei creditori ammessi (o meno) al voto in ambito concordatario e la libertà del liquidatore giudiziale di modificare, re melius perpensa, il trattamento privilegiato o chirografario assegnato ad un creditore; è infatti ben possibile che le somme vantate dai creditori non vengano riconosciute nella misura e nel rango richiesto e che tale mancato riconoscimento dipenda proprio dall’attività del liquidatore (Trib. Ravenna, 8/11/2013; Trib. Bassano del Grappa, 28/5/2013);

sul punto cfr. altresì la più recente Cassazione civile, sez. I, 14/01/2019,  n. 64, che nel negare la ricorribilità in sede di legittimità della eventuale decisione del reclamo, ha in motivazione ritenuto che “il creditore, ove ritenga di essere stato ingiustamente trascurato o di essere stato preso in considerazione dagli organi della procedura in maniera inesatta - quanto a consistenza e natura del suo credito e misura di soddisfazione riservatagli - nella fase di distribuzione dell'attivo disponibile, dovrà agire in sede ordinaria nei confronti del debitore, in bonis e in concordato, al fine di far accertare in quella sede, con efficacia di giudicato, l'esistenza, la consistenza e la natura del proprio credito”;

nel caso di specie, inoltre, l’inquadramento proposto dal liquidatore giudiziale non appare – prima facie – frutto di una capricciosa ed immotivata iniziativa;

peraltro, anche la imputazione per masse delle spese prededuttive operata dal liquidatore (unico aspetto in realtà in questa sede censibile alla luce di quanto precede, in quanto questione operante materialmente e direttamente sul quomodo del riparto per spese relative alla procedura stessa), alla luce della specifica fornita dal liquidatore in esito alla prima udienza del 23/07/2021 (vds. all. 3), appare giustificata e proporzionata alle stesse;

in definitiva, ciò posto, i reclami proposti tanto da La C. di R. s.p.a. che dalla dott.ssa Maria S. G. appaiono – salvo il profilo da ultimo indicato - in questa sede inammissibili e, pertanto, definibili senza necessità di ulteriori approfondimenti;

nulla sulle spese in assenza di costituzione del liquidatore, quanto al rapporto processuale con quest’ultimo; spese legali invece compensate quanto alle due reclamanti, stante la reciproca soccombenza; 

 

P.T.M

Dichiara inammissibili i due reclami di cui sopra e, ritenuta la regolarità dell’imputazione per masse delle spese prededuttive, manda al liquidatore di procedere ai pagamenti previsti nel terzo riparto parziale.

Si comunichi agli istanti ed al liquidatore giudiziale, nonchè ai Commissari giud. nelle loro funzioni di vigilanza.

Ravenna, 27 ottobre 2021                 

Il Giudice delegato

Dott. A. Farolfi