Obblighi dell'assuntore il concordato preventivo che sia stata revocato in sede di reclamo
Appello di Genova, 26 Ottobre 2021. Pres. Alparone. Est. Morello.
Concordato preventivo – Omologazione – Revoca – Obbligazioni dell'assuntore
Nell'ipotesi in cui l'omologazione del concordato preventivo venga revocata dalla corte d'appello e l'impresa sia successivamente dichiarata fallita, l'assuntore non è obbligato in solido con il proponente il concordato per il pagamento dei compensi dell'attestatore o delle spese prededotte, quando (come nel caso di specie) l'obbligo dell'assuntore all'esecuzione del concordato sia condizionato al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)