Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25473 - pubb. 16/06/2021

La procedura familiare di cui all’art. 7 bis è applicabile anche alla liquidazione del patrimonio?

Tribunale Mantova, 31 Maggio 2021. Est. Bernardi.


Sovraindebitamento – Procedura familiare di cui all’art. 7 bis della legge n. 3/2012 – Natura generale – Applicabilità alla liquidazione del patrimonio



L’istituto di cui all’art. 7 bis della legge n. 3/2012 ha carattere generale essendo diretto a risolvere in modo unitario, con riduzione dei costi e dei procedimenti, la crisi economica del nucleo familiare avente origine comune e in cui le singole obbligazioni si condizionano in modo reciproco sicchè, ricorrendo l’eadem ratio, la norma in questione va analogicamente applicata anche alla procedura di liquidazione del patrimonio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Tribunale di Mantova

Ufficio Fallimenti

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 9/21 concernente la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante liquidazione del patrimonio formulata dai coniugi S. R. (nato ad A. il …; C.F.: …) e M. E. (nata a C. il …; C.F.: …) ai sensi degli art. 7 bis e 14 ter e della legge n. 3/2012;

- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che gli istanti sono residenti in A.;

- esaminate la relazione predisposta dall’O.C.C. dott. S. S. e la documentazione allegata;

- osservato preliminarmente che gli istanti hanno chiesto nelle conclusioni di essere ammessi alla procedura di cui all’art. 14 ter della legge n. 3/2012, sola istanza che può essere presa in considerazione, evidenziandosi che quella di cui all’art. 14 quaterdecies (di cui è fatto cenno nel corpo del ricorso) è del tutto autonoma avendo distinti presupposti, regole procedimentali ed effetti (l’esdebitazione nel primo caso può essere  concessa a seguito di separato procedimento mentre nel secondo consegue all’accoglimento della istanza), non potendo esservi commistione fra di esse;

- rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili alle procedure concorsuali di cui al r.d. 267/1942 posto che S. R. è lavoratore dipendente mentre la moglie M. E. è pensionata e che la A. A. s.s. (di cui gli istanti sono stati soci e dalla cui gestione deriva la formazione di gran parte dei debiti di cui essi sono gravati) svolgeva attività agricola ed è stata cancellata il 20-12-2018;

- osservato che i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tali da essere irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 2 e segg. del ricorso;

- considerato che l’istituto di cui all’art. 7 bis della legge n. 3/2012 nel testo attualmente vigente ha carattere generale essendo diretto a risolvere in modo unitario, con riduzione dei costi e dei procedimenti, la crisi economica del nucleo familiare avente origine comune e in cui le singole obbligazioni si condizionano in modo reciproco sicchè, ricorrendo l’eadem ratio, la norma in questione va analogicamente applicata anche alla procedura di liquidazione del patrimonio;

- rilevato che i ricorrenti non si sono avvalsi nei precedenti 5 anni di alcuna delle procedure di cui al capo I della legge n. 3/2012;

- rilevato che non emergono atti in frode dei creditori negli ultimi cinque anni;

- considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento (individuandole negli esiti negativi della gestione della A. A. s.s.) e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e attestato la ragionevole fattibilità della proposta;

 - osservato che i ricorrenti hanno proposto ai creditori un piano di pagamento della durata di quattro anni che prevede il soddisfacimento integrale dei creditori in prededuzione nonché il soddisfacimento degli altri in proporzione, nel rispetto delle cause di prelazione;

- rilevato che l’importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento dei coniugi ricorrenti;

- ritenuto che, ai sensi dell’art. 14 ter co. 6 lett. b) l. cit., debbano essere esclusi dall’attivo a) l’assegno pensionistico (pari a € 678,00 mensili) di cui M. E. è titolare; b) la retribuzione e gli altri emolumenti di cui S. R. è titolare o percettore sino al limite di € 1.000,00 mensili netti (per quattordici mensilità) e ciò per tutta la durata della procedura di liquidazione, avuto riguardo alle esigenze di vita del nucleo familiare dei ricorrenti quali emergono dagli atti; c) l’autovettura Golf targata … in quanto indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa e, comunque, di infimo valore;

- osservato che è stata chiesta la misura protettiva di cui all’art. 14 quinquies co. 2 della legge n. 3/2012 nel testo attualmente vigente, istanza che va accolta;

- considerato che sussistono le condizioni per l’omologa previste dall’art. 12 bis della legge n. 3/2012 nel testo vigente;

- osservato che i ricorrenti hanno chiesto la nomina del liquidatore individuato nella persona dell’O.C.C. dott. S. S. che ne ha i requisiti di legge;

 

P.T.M.

- in accoglimento del ricorso visti gli artt. 7 bis e 14 ter della legge n. 3/2012 nel testo vigente a seguito del decreto-legge n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 così provvede:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione richiesta da S. R. (nato ad A. il …; C.F.: …) e M. E. (nata a C. il …; C.F.: …) disponendo che le singole masse attive e passive rimangano distinte;

- nomina liquidatore il dott. S. S. con studio in S., viale V. n. 15/1 che dovrà provvedere alla distribuzione delle somme secondo i gradi di privilegio accertati, alle condizioni e secondo i termini di riparto proposti;

- stabilisce che i pagamenti vengano effettuati dal dott. S. S., specificandosi che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice e che, al termine della liquidazione, il liquidatore dovrà depositare il rendiconto in cancelleria e comunicarlo ai creditori con assegnazione a favore di costoro di termine di 10 giorni per eventuali osservazioni;

- dispone che, sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies co. 5 della legge n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter della legge n. 3/2012;

- ordina ai ricorrenti di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

- dispone che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso il PRA e lo comunichi alla C.C.I.A.A. di Mantova;

- proceda alla redazione immediata dell’inventario, alla redazione dell’elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all’art.14 sexies legge n. 3/2012;

- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies legge n. 3/2012;

- predisponga un programma di liquidazione ex art. 14 novies legge n. 3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell’inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive, stabilendosi che, ai sensi dell’art. 14 ter co. 6 lett. b) l. cit., vanno esclusi dall’attivo a) l’assegno pensionistico di cui M. E. è titolare; b) la retribuzione e gli altri emolumenti di cui S. R. è titolare o percettore sino al limite di € 1.000,00 mensili netti (per quattordici mensilità) e ciò per tutta la durata della procedura di liquidazione; c) l’autovettura Golf targata …;

- dispone che della domanda dei debitori e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul quotidiano la Voce di Mantova.

Nulla per le spese.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza ai ricorrenti e al liquidatore.

Si comunichi.

Mantova, 31 maggio 2021.

                      

Il Giudice Delegato

dott. Mauro P. Bernardi