Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25078 - pubb. 02/04/2021

Istanza di fallimento del PM: gestione dell’udienza ed effetti della desistenza

Tribunale Bari, 15 Febbraio 2021. Pres. Simone. Est. De Palma.


Istanza di fallimento – Iniziativa del pubblico ministero ex art. 7 l.f. – Rinuncia alla domanda – Definizione della procedura – Riproposizione della domanda

Istanza di fallimento – Iniziativa del pubblico ministero ex art. 7 l.f. – Udienza prefallimentare – Mancata partecipazione della parte istante – Irrilevanza ai fini della decisione



Nel caso in cui la parte pubblica, dopo aver chiesto il fallimento ai sensi dell’art. 7 l.f., rinunci alla stessa domanda, il Tribunale dovrà definire la procedura senza entrare nel merito, escludendo la legge il potere di procedere d’ufficio.  La medesima parte pubblica, a seguito della desistenza, potrà ripresentare la domanda sussistendone i presupposti di legge.

Nel caso in cui il pubblico ministero depositi istanza di fallimento ai sensi dell’art. 7 l.f., il Tribunale è tenuto a pronunciarsi sulla domanda anche in caso di assenza dell’istante alla udienza, non potendosi trarre da tale condotta alcuna volontà di rinuncia tacita alla domanda. In tal caso, il Tribunale avrà riguardo a quanto dedotto nella domanda introduttiva del procedimento. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell’Avv. Giuseppe Caramia



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