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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2506 - pubb. 15/11/2010.

Concessione di un secondo termine per la modifica della proposta e apporto di nuova finanza


Tribunale di Salerno, 09 Novembre 2010. Est. Jachia.

Concordato preventivo - Modifica della proposta - Concessione di un secondo termine - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Apporto di nuova finanza - Rispetto dell'ordine dei privilegi - Non necessità.

Concordato preventivo - Riduzione del credito fiscale - Transazione fiscale - Non necessità.

Concordato preventivo - Riduzione del credito Iva - Inammissibilità - Rispetto dell'ordine dei privilegi - Irrilevanza.

Concordato preventivo - Continuazione dell'impresa - Pagamento dei debiti in un determinato arco temporale - Giudizio di convenienza e valutazione del rischio - Valutazione del tribunale - Esclusione - Espressione del voto dei creditori.


Ai sensi dell’art. 162 legge. fall., è concedibile una seconda volta il termine al proponente per rettificare un piano di concordato preventivo.

Nel concordato preventivo, devono ritenersi correttamente formate le classi anche qualora il debitore disponga delle risorse estranee al patrimonio del debitore, le risorse pervenute da terzi (la c.d. nuova finanza), senza rispettare l’ordine dei privilegi.

Il piano di concordato preventivo è ammissibile anche se prevede la riduzione del credito fiscale in assenza di transazione fiscale.

Nel concordato preventivo, il piano non è ammissibile e contrasta con l’art. 182 ter legge fall.  qualora preveda la riduzione del credito IVA, credito, questo, è riducibile neppure mediante la transazione fiscale, ferma restando la natura eccezionale della disposizione e la sua irrilevanza in ordine all’obbligo del rispetto delle cause legittime di prelazione.

Nel concordato preventivo, il cui piano preveda la continuazione dell’impresa ed il pagamento dei debiti in un arco temporale non breve (nella specie otto anni), volta che il giudizio di fattibilità espresso dal professionista attestatore appaia logico e congruo, spetta esclusivamente ai creditori la valutazione di convenienza in ordine al fattore rischio connesso alla proposta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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