Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24500 - pubb. 13/11/2020

Accesso alla procedura di liquidazione di beni anche in presenza di soli crediti futuri da rapporto di lavoro

Tribunale Ancona, 08 Ottobre 2020. Pres., est. Giuliana Filippello.


Accesso alla procedura di liquidazione di beni anche in presenza di soli crediti futuri da rapporto di lavoro – Limite massimo di decurtazione dello stipendio – Rinvio della valutazione della meritevolezza alla fase di esdebitazione

Requisito della meritevolezza e accesso alla procedura di liquidazione di beni – Irrilevanza – Giudizio rinviato alla successiva fase di esdebitazione

Debitore privo di beni – Ammissibilità della procedura di liquidazione anche se vi siano soli crediti futuri derivanti da rapporto di lavoro

Trattamento dello stipendio – Credito escluso dalla liquidazione ex art 14 ter l. 3/2012 – Quota indisponibile ai creditori solo in misura pari o superiore ai limiti di impignorabilità – Rapporto con l’art 545 cpc



Non è condivisibile ed è superata dalla giurisprudenza l’impostazione per cui la meritevolezza costituisce requisito imprescindibile ex lege per accedere alla procedura di Liquidazione dei beni ex art. 14 quinquies L. 3/2012, sulla base di una interpretazione letterale e sistematica delle norme di riferimento.

La procedura è ammissibile anche in presenza di una non particolare diligenza del debitore, stante la finalità liquidativa della stessa, impregiudicata ogni valutazione nella successiva fase di esdebitazione all’esito del periodo di durata della procedura.

Secondo l’orientamento ormai prevalente, il debitore, pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare, può essere ammesso alla liquidazione dei beni anche se vi siano soli crediti futuri derivanti da rapporto di lavoro (o anche solo finanza fornita da terzi esterni), anche in analogia con il fallimento, secondo il cui schema è strutturata la procedura.

L’art 14 ter c. 6 lett a) della L 3/2012 esclude dalla liquidazione i “crediti impignorabili dell’art 545 cpc”, non destinabili (a differenza che nel fallimento, ove vale l’art 46 lf) alla soddisfazione dei creditori. La disposizione si cumula all’art 14 ter c. 6 lett d) che esclude anche “i crediti di carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal Giudice”. Ne consegue che la quota indisponibile ai creditori può quindi essere determinata solo in misura pari o superiore ai limiti di legge (quattro quinti o metà stipendio). (Fabiola Tombolini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Fabiola Tombolini


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