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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24454 - pubb. 04/11/2020.

Revoca del concordato preventivo per mancata informativa dei creditori sul possibile rango privilegiato dei crediti


Tribunale di Bergamo, 16 Settembre 2020. Pres., est. Laura De Simone.

Concordato preventivo - Mancanza condizioni di ammissibilità -  Inadeguata informativa dei creditori in ordine alla possibile spettanza della prelazione dei crediti correlati ad interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia


Il concordato preventivo è revocabile ex art. 173, comma 3, ultimo inciso, l. fall., per mancanza dei presupposti d’ammissione, qualora in costanza di procedura non sia fornita ai creditori una adeguata informativa sulla probabile sussistenza del privilegio che assiste i crediti del Fondo di Garanzia, ripercuotendosi la spettanza della prelazione in parola – ove giudizialmente riconosciuta – sulla tenuta dell’ipotesi concordataria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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