Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22541 - pubb. 18/10/2019

Il decreto ingiuntivo definitivo non estende la sua efficacia, per la parte relativa agli interessi previsti dal d.lgs. n. 231/02, alle procedure concorsuali

Tribunale Vicenza, 10 Settembre 2019. Pres., est. Limitone.


Fallimento – Amministrazione Straordinaria – Procedure concorsuali – Interessi commerciali ex d.lg.s n. 231/2002 – Non spettanza – Titolo giudiziale o stragiudiziale – Irrilevanza



L'articolo 1 D. Lgs. n. 231/2002, a fronte di una disciplina degli interessi nel concorso già contenuta negli artt. 54 e 55 l.f., ha valenza applicativa solo se riferita ad interessi già maturati, in quanto si spiega in funzione dissuasiva del debitore a pagare in ritardo, non giustificandosi invece nei confronti della massa, se non come immotivato privilegio a favore di un unico creditore.

Il decreto ingiuntivo definitivo non estende la sua efficacia, per la parte relativa agli interessi previsti dal d.lgs. n. 231/02, alle procedure concorsuali, in virtù di una precisa disposizione di legge, la quale si applica a prescindere dal titolo (convenzionale o giudiziale) della pretesa creditoria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


DECRETO

L'art. 1, co. 2, D. Lgs. n. 231/2002 dispone che "le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore"; se la norma, seguendo l’orientamento non condiviso della Cassazione, si riferisse agli interessi maturati dopo il fallimento, essa non avrebbe senso, poiché già così dispone l'articolo 55 l.f.

Quindi, l'articolo 1 D. Lgs. n. 231/2002 ha valenza applicativa solo se riferita ad interessi già maturati, in quanto si spiega in funzione dissuasiva del debitore a pagare in ritardo, non giustificandosi invece nei confronti della massa, se non come immotivato privilegio a favore di un unico creditore.

Ritenuto, infatti, che:

- il d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, emanato in attuazione della direttiva 200/35/CE, ha previsto l’automatica decorrenza degli interessi moratori per contrastare i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali;

- per espressa dizione dell’art. 1, co. 2, d.lgs. cit., le norme del d.lgs. non si applicano per i “debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore”;

- è la stessa direttiva 200/35/CE a prevedere che (art. 6):

“3. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri possono escludere:

a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;

b) contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;

c) richieste di interessi inferiori a 5 EUR.”,

quindi ciò che qui si sostiene dovrebbe essere in linea (non in contrasto, come è stato sostenuto) con la direttiva medesima;

- l’esclusione ha valenza oggettiva, e si riferisce alle procedure concorsuali aperte a carico del debitore, a prescindere dal titolo della pretesa creditoria: pertanto, anche nel caso in cui il creditore abbia ottenuto un decreto ingiuntivo definitivo a suo favore, che preveda l’ingiunzione di pagare gli interessi con le modalità di cui al d.lgs. cit., la pretesa per gli interessi trova pur sempre un limite oggettivo di legge quando venga esercitata nei confronti di una procedura concorsuale;

- fermo restando il giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti del debitore tornato successivamente in bonis o di altri eventuali terzi condebitori (es. fideiussore);

- tale interpretazione è supportata dalla considerazione che la definitività del decreto ingiuntivo non poteva (prima dell’apertura della procedura) essere impedita dal debitore, mediante opposizione, per questo specifico motivo, che non lo riguardava, né avrebbe potuto impedirla il curatore, perché non era stato ancora nominato, quindi il giudicato sul punto specifico si è ben formato nei confronti del debitore, ma non anche del curatore;

- in altre parole, il decreto ing. definitivo non estende la sua efficacia, per la parte relativa agli interessi previsti dal d.lgs. n. 231/02, alle procedure concorsuali, in virtù di una precisa disposizione di legge, la quale si applica a prescindere dal titolo (convenzionale o giudiziale) della pretesa creditoria;

- sotto altro profilo, la norma riguarda sia gli interessi scaduti prima della apertura della procedura concorsuale, sia quelli che maturano dopo, in quanto essa usa l’espressione “debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore”, e quindi si applica a tutti i crediti sorti nei confronti di un debitore fallito, anche privilegiati, prima e dopo la dichiarazione di fallimento, considerato che la disciplina degli interessi in ambito fallimentare è esaustivamente contenuta negli artt. 54 e 55 l.f, ed è volta ad assicurare indistintamente la par condicio omnium creditorum, e che, comunque, nel corso della procedura fallimentare non si può configurare  una responsabilità per ritardo del debitore fallito;

La voluntas legis è dunque nel senso di evitare che le norme sulla lotta ai pagamenti eseguiti in ritardo possano incidere sulla disciplina del concorso fra creditori ammessi al passivo del fallimento, e ciò in via generale, non solo con riferimento alla fase posteriore all’avvenuto accertamento del credito, bensì, necessariamente, anche con riguardo a quella, anteriore, della verifica del passivo.

Si consideri inoltre che:  a) la norma non distingue se ci sia o no il titolo esecutivo; b) se c'è, esso varrà senz'altro nei confronti dei coobbligati e del debitore tornato in bonis; c) il curatore è terzo e non era in carica quando si è formato il titolo, dunque non poteva far valere la norma di esenzione per farne escludere l'applicazione al fallimento; d) si tratta appunto di una norma di esenzione, che esclude i fallimenti tout court dalla sua portata; e) di conseguenza, neppure il d. ing. definitivo dovrebbe essere di ostacolo all'esclusione di questa quota di interessi dallo stato passivo, che nulla hanno a che fare con il concorso, comunque si pongano, per espressa volontà legislativa; f) se non ci fosse la norma di esenzione, il decreto ing. produrrebbe l'ammissione al passivo degli interessi fino al fallimento o oltre (se privilegiati) senza alcuna differenza rispetto agli interessi-base; g) la stessa cosa avverrebbe senza decreto ing.

In sostanza, il titolo esecutivo rende indiscutibile la pretesa per il debitore ed i coobbligati, ma non per il terzo curatore, espressamente esentato. Dunque, se un senso deve avere, la norma deve operare con o senza titolo esecutivo.

Si aggiunga che questi interessi hanno natura risarcitoria/sanzionatoria e quindi essere ammessi al passivo, per il principio di cristallizzazione del patrimonio concorsuale, debbono essere stati domandati giudizialmente prima dell'apertura del concorso.

Senza titolo esecutivo formatosi anteriormente, o senza una domanda giudiziale anteriormente notificata, essi non verrebbero ammessi, anche in assenza di norma esentatrice, la quale dunque serve ad escluderli proprio in presenza, e maggiormente, di un titolo esecutivo o di una domanda giudiziale anteriori, cioè proprio nei casi di pretesa già cristallizzata.

Altrimenti non servirebbe.

Potius ut valeat, quam ut pereat.

Ritiene conclusivamente il collegio di non aderire all’orientamento  che valorizza il dato temporale e che si impernia sulla distinzione fra interessi pre e post fallimentari poiché il precetto dell’art. 1  Dlgs 231/02 è chiaro nella sua portata, estesa a tutti gli interessi sia che essi siano maturati prima della dichiarazione di fallimento sia che essi maturino dopo l’apertura della procedura concorsuale.

La norma, infatti, prevede un ambito di non applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo nei confronti non tanto di taluni interessi quanto piuttosto di “debiti”, oggetto “di procedure concorsuali aperte a carico del debitore comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito”.

In sostanza, nel caso di concorso di creditori, l’obbligazione, sorta nei confronti di un debitore sottoposto a procedura concorsuale, non è più disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo 231/02 e in particolare, non è più riconoscibile che tale obbligazione, se di natura pecuniaria, certa e liquida, possa generare interessi al saggio di cui all’art. 5 del D.lgs  231/02.

Va infatti evidenziato che nella procedura concorsuale fallimentare gli interessi sono soggetti ad autonoma disciplina prevista dagli 54 e 55 l. fall. e il limite (relativo all’ambito di applicazione del saggio degli interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002)  posto dall’art. 1 del D.lgs. 231/2002 si pone proprio in armonia con il sistema normativo italiano vigente in materia concorsuale (che è disciplina di rilievo pubblicistico).    

In conclusione con il fallimento  il debito, contratto da soggetto poi sottoposto a procedura concorsuale, subisce una mutazione che determina il venir meno del presupposto per l’applicazione del maggior saggio per la mora di cui all’art. 5 del D.lgs 231/02.

Con riferimento al caso di specie, ritiene il Collegio che la portata limitativa dell’ambito di operatività del D.lgs.231/2002 posta dall’art. 1  D.lgs.n. 231/02 non venga scalfita dal giudicato ossia da un titolo giudiziale definitivo che il creditore abbia conseguito ante fallimento.

Il giudicato, infatti, ai sensi dell’art. 2919 c.c “fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.

Orbene in sede di formazione dello stato passivo del fallimento si manifesta un conflitto tra i terzi creditori  (che chiedono di insinuarsi al passivo) ed il curatore che, in sede di verifica dei crediti,  agisce proprio a tutela dell’interesse terzo della massa dei creditori già ammessi che diventano concorrenti.

Pertanto poiché il curatore in sede di accertamento del passivo non agisce “utendo iuribus” del fallito ma a tutela dell’interesse terzo della massa dei creditori concorrenti ammessi, non gli può essere opposto il giudicato formatosi prima della dichiarazione di fallimento (tra il singolo creditore e il fallito) sulla misura degli interessi, fattispecie che è invece regolata dagli art. 54 e 55 l.fall.

E proprio l’art. 1 D.lgs. laddove recita:

 ”..Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:

a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;..“

acquista significato solo ed in quanto espressione dei principi ricavabili dal suindicato quadro normativo che consente agevolmente di superare l’eccezione di giudicato sul punto misura degli interessi. 

 Diversamente opinando, alla luce dei limiti  posti dagli artt. 54, 55 l.fall. e dall’art. 1 D.lgs. n. 231/2002,  con l’ammissione al passivo degli interessi nella misura di cui al D.lgs. 231/2002 (solo perché coperti dal giudicato che si è formato prima  del fallimento) anziché in quella di legge e nei limiti di cui agli artt. 54 e 55 l.fall.  si  verrebbe a creare in sede di accertamento del passivo una ingiustificata disparità di trattamento tra creditori ammessi in quanto si consentirebbe che il curatore, in sede di verifica del passivo, possa di volta in volta qualificarsi come legittimato alla stregua dei creditori terzi (che sono titolari di una posizione giuridica di soggetti terzi rispetto al fallito) ovvero come legittimato alla stregua del debitore (vale a dire “utendo iuribus” del fallito) ed ammettere gli interessi ora nella misura di legge ora nella misura stabilita dal D.lgs n.231/2002  così violando quanto previsto dall’art.1 dello stesso D.lgs. 231/2002 (ribadiamo, violazione che verrebbe posta in essere soltanto perché la misura degli interessi del debito è “coperta” dal giudicato che tuttavia non si è formato nei confronti del curatore che nell’accertamento del passivo opera quale rappresentante degli interessi di un terzo che è la massa dei creditori ammessi).

Va chiarito, comunque, che non viene posto in discussione il giudicato sulla misura degli interessi che, eccettuata la parentesi del fallimento del debitore, conserva efficacia nei confronti del debitore fallito tornato in bonis nonché degli eventuali fideiussori e garanti.

In pratica si ritiene che il giudicato in forza di quanto stabilito dall’art.1 D.lgs. 231/2002 subisca una mera limitazione temporale e soggettiva, a livello di inesigibilità relativa (come avviene per la quota degli interessi divenuti pro tempore usurari per effetto delle oscillazioni del tasso soglia), in forza della norma di legge (di rilievo pubblicistico) che espressamente eccettua le procedure concorsuali dal novero dei destinatari di tale debenza.

L’opposizione va pertanto rigettata.

Il contrasto di giurisprudenza sulla questione oggetto di causa  giustifica la compensazione delle spese.


P.  Q.  M.

visto l’art. 99 l.f.;

ogni altra istanza rigettata;

rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il provvedimento impugnato;

compensa le spese processuali.

Si comunichi.

Vicenza, 5.9.2019.