Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22508 - pubb. 15/10/2019

Sovraindebitamento e soddisfacimento dei creditori mediante cessione dell’intero importo della pensione

Tribunale Mantova, 05 Settembre 2019. Est. Bernardi.


Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Soddisfacimento dei creditori mediante cessione dell’intero importo della pensione - Esclusione



Non può trovare accoglimento il ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore che preveda, come modalità attuativa, la cessione dell’intero importo della pensione risultando violati i limiti di cui agli artt. 5 e 68 della legge n. 180/1950 le cui statuizioni hanno natura imperativa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Tribunale di Mantova

Sezione Seconda

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5/19 R.G. promossa ex art. 7 della legge 3/2012

omissis

- letto il ricorso presentato da M. M. per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore;

- osservato che l’istante, assumendo di avere debiti per circa € 42.358,66 e di non essere in grado di farvi fronte posto che l’unico suo reddito è costituito dalla pensione di anzianità che garantisce un reddito mensile di € 762,69 al netto delle imposizioni fiscali, di un pignoramento presso terzi e di una trattenuta per cessione del quinto volontaria sottoscritta nel maggio del 2015, ha depositato un piano del consumatore ai sensi dell’art. 7 co. 1 bis della legge n. 3/2012;

- rilevato che l’istante ha proposto il pagamento integrale delle spese di procedura e il pagamento nella misura del 15% dei crediti chirografari mediante la quota di un quinto del t.f.r. e il pagamento, per un anno, della somma pari alla cessione volontaria della pensione;

- rilevato che, per quanto emerge dagli atti allegati, non sussiste alcuna certezza circa il momento in cui il ricorrente percepirà il t.f.r. né in ordine al suo effettivo ammontare;

- osservato che la cessione dell’intero importo della pensione non può considerarsi ammissibile risultando violati i limiti di cui agli artt. 5 e 68 della legge n. 180/1950 le cui statuizioni hanno natura imperativa;

- rilevato infine che la causa principale dell’indebitamento va rinvenuta nella dedizione al gioco d’azzardo sicché deve ritenersi che il ricorrente abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, ricorrendo quindi l’ipotesi di cui all’art. 12 bis co. 3 della legge n. 3/2012;

- considerato pertanto che non ricorrono i presupposti per dare ingresso alla procedura essendo del tutto incerta la fattibilità del piano e non ricorrendo neppure il requisito soggettivo richiesto dalla normativa in questione;

- osservato che nessuna statuizione vada adottata in ordine alle spese;

 

P.T.M.

- rigetta il ricorso;

- nulla per le spese.

Si comunichi.

Mantova, 5 settembre 2019.

Il Giudice

dott. Mauro P. Bernardi