ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21906 - pubb. 18/06/2019.

Revocatoria fallimentare di pagamenti di beni e servizi ed eccezione di esenzione


Appello di Salerno, 29 Maggio 2019. Pres., est. Ornella Crespi.

Revocatoria fallimentare – Prova della conoscenza dello stato di insolvenza – Prova per presunzioni – Valutazione unitaria degli indizi

Revocatoria fallimentare – Prova della conoscenza dello stato di insolvenza – Prova per presunzioni – Documenti di bilancio

Revocatoria fallimentare – Prova della conoscenza dello stato di insolvenza – Prova per presunzioni – Condizione professionale dell’accipiens

Revocatoria fallimentare – Esenzione da revocatoria di pagamenti effettuati nei termini d’uso – Modalità solutorie e tempi di pagamento

Revocatoria fallimentare – Esenzione da revocatoria di pagamenti effettuati nei termini d’uso – Media dei pagamenti – Esclusione

Revocatoria fallimentare – Esenzione da revocatoria di pagamenti effettuati nei termini d’uso – Eccezione in senso proprio – Onere della prova


In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti l’esame dei singoli elementi presuntivi non deve essere condotto atomisticamente, necessitando gli stessi di una valutazione unitaria.

[Nel caso di specie, la valutazione di insieme e coordinata delle singole circostanze dimostrate dalla Curatela consente di cogliere l’esistenza di un contesto significativo, in termini di conoscenza dello stato di decozione, in capo alla fornitrice. Gli elementi presuntivi, complessivamente considerati in relazione alla condizione professionale dell’accipiens ed alla concreta condizione in cui essa si è trovata ad operare, devono presentare un livello di concordanza, precisione e gravità tale da farli assurgere a prova della esistenza della scientia decoctionis.]

Anche i bilanci delle imprese ben possono essere utilizzati al fine di dimostrare la scientia decoctionis dei creditori, considerata la loro pubblicazione nel registro delle imprese e dunque l’ampia conoscibilità da parte degli operatori economici.

Ai fini della dimostrazione della conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore assume rilevanza peculiare (tra l’altro) la condizione professionale dell’accipiens.

Per considerare i pagamenti compiuti nei termini abitualmente utilizzati occorre riscontare una congruità in senso sia modale che cronologico, avendo riguardo, da un lato, alle modalità solutorie e dall'altro, ai tempi di pagamento (normalmente) praticati tra i contraenti nei rapporti pregressi.

Non è corretto ancorare il rispetto dei termini d’uso ad un criterio di “media” dei termini di pagamento, trattandosi di criterio non previsto e non conforme ad alcun modello legale.
La stessa ondivaga prospettazione data dal convenuto in ordine ai tempi di pagamento esclude in sé la ricorrenza nel rapporto contrattuale tra le parti di un termine d’uso.

L’esenzione da revocatoria è eccezione in senso proprio perché determina un’estensione del thema decidendum alla verifica di circostanze di fatto non esaminabili d’ufficio poiché non inerenti alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato e non costituenti mere difese; l’eccezione consiste infatti nell’allegazione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi delle altrui pretese. Ciò comporta che l’esenzione di cui all’art. 67, co. III, lettera a, L.F., debba essere tempestivamente e specificamente allegata e provata da chi voglia avvalersene. (Marco Mariano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Marco Mariano


Il testo integrale