ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19611 - pubb. 05/05/2018.

Concordato preventivo in continuità aziendale, riparto finale e fondo rischi


Tribunale di Modena, 20 Settembre 2017. Est. Alessandra Mirabelli.

Concordato preventivo in continuità aziendale - Riparto finale - Fondo rischi per l’eventualità che l’impresa sia condannata a restituire le somme percepite - Esclusione


Nella redazione del piano di riparto finale di un concordato preventivo in continuità aziendale, non vi è l’obbligo di disporre un fondo rischi a fronte dell’eventualità che l’impresa in concordato possa essere condannata a restituire le somme percepite, dopo la presentazione della domanda di ammissione a concordato preventivo, in virtù di decreti ingiuntivi, provvisoriamente esecutivi, successivamente opposti, perché nessuna disposizione della legge fallimentare prevede l’obbligatorietà, nella fase esecutiva del concordato, di disporre accantonamenti siffatti, risultando pacificamente inapplicabile la disposizione di cui all’art. 113 l.f. (che peraltro prevede una norma di stretta interpretazione nell’ambito del fallimento, per di più relativa ai soli riparti parziali). (Giulio Bergomi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giulio Bergomi


Il testo integrale