Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19471 - pubb. 10/04/2018

Accordo di composizione della crisi: opponibilità dei contratti di cessione del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento

Tribunale Ancona, 15 Marzo 2018. Est. Giovanna Bilò.


Accordo di composizione della crisi – Opponibilità dei contratti di cessione del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento – Esclusione – Equiparazione tra decreto di fissazione dell’udienza e pignoramento con effetto di spossessamento per i crediti sorti successivamente

Natura concorsuale della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – Falcidiabilità dei crediti chirografari per prestiti da estinguersi con cessione di quote di stipendio

Convenienza della proposta – Parametro di raffronto rappresentato dalla procedura liquidatoria di cui agli artt 14-ter ss L.3/2012 – Credito da stipendio utilizzabile solo nella misura eccedente a quanto occorre per il mantenimento ex art 14-ter comma 6 lett b) L 3/2012



Il contratto di cessione di un quinto dello stipendio e la delegazione del pagamento divengono inopponibili alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per effetto del decreto di fissazione dell’udienza di omologazione dell’accordo, in quanto equiparato all’atto di pignoramento per espressa previsione dell’art 10 co5 L. 3/2012.
Il contratto di cessione di crediti futuri (quali i crediti di lavoro) produce alla stipula effetti obbligatori, dovendosi ritenere quelli traslativi subordinati al venire ad esistenza dei crediti ceduti. Diventa quindi inopponibile per l’effetto di spossessamento prodotto dal pignoramento (e dal decreto di fissazione di udienza), che impedisce al cessionario di far valere l’acquisto di crediti sorti successivamente, poiché l’effetto traslativo dovrebbe prodursi in relazione a un diritto di cui il cedente ha perso la disponibilità.
L’equiparazione al pignoramento e gli effetti di spossessamento sono coerenti con la natura concorsuale dell’accordo di composizione della crisi: come accade per i fallimenti (in cui non può dubitarsi che anche i crediti da lavoro siano acquisiti all’attivo fallimentare) anche nell’accordo di composizione della crisi e nel piano del consumatore si crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi, con spossessamento attenuato già ante omologa nel caso di accordo di composizione.
Ritenere inoltre che il contratto di cessione del quinto sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale contrasto con l’effetto sospensivo (addirittura) delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso produce.
Posto che ex art 7 L 3/2012 è possibile la non integrale soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a fortiori deve affermarsi la falcidiabilità dei crediti chirografari e tra questi quelli relativi a prestiti da estinguersi con quote di stipendio.
Eventuali contestazioni in punto di convenienza della proposta devono avere quale parametro di raffronto la procedura liquidatoria degli artt 14-ter ss L.3/2012, per effetto della quale il credito da stipendio è utilizzabile solo nella misura eccedente a quanto occorre per il mantenimento. Tale limite opera pure in presenza di atti di disposizione di tale credito.
Peraltro se gli accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore dovessero essere ritenuti vincolanti, gli stessi impedirebbero l’accesso a queste procedure, consentendo il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri. La natura concorsuale del procedimento rende incoerente il non assoggettamento del cessionario del quinto a una riformulazione dell’adempimento prevista per gli altri chirografari. (Emanuela Scaleggi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Emanuela Scaleggi


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