Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 188 - pubb. 01/01/2007

Fallimento e revoca della sospensione della vendita dei beni rivendicati

Tribunale Mantova, 13 Ottobre 2005. Est. Bernardi.


Fallimento – Domanda tardiva di rivendica ex artt. 101 e 103 l.f. – Istanza del curatore di revoca del provvedimento di sospensione della vendita dei beni rivendicati – Competenza del giudice delegato ai sensi dell’art. 26 L.F. – Sussistenza.



Qualora il Giudice Delegato abbia disposto la sospensione della vendita dei beni rivendicati a’ sensi dell’art. 103, III° co. L.F., l’istanza del curatore volta ad ottenere la revoca del provvedimento di sospensione non può essere rivolta al giudice istruttore nell’ambito del giudizio di rivendica promosso ai sensi degli artt. 101 e 103 L.F., ma deve essere proposta con ricorso ex art. 26 al giudice delegato, trattandosi di provvedimento da lui emesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


Il Giudice Istruttore,

sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 11-10-2005 così provvede:

rilevato che nel corso del procedimento promosso ex artt. 101 e 103 l.f. ed a seguito del provvedimento con cui è stato disposto farsi luogo all'istruzione del giudizio la curatela opposta ha chiesto la revoca del decreto con il quale il Giudice Delegato aveva ordinato, ex art. 103 III co. l.f., la sospensione della vendita dei beni rivendicati;

ritenuto che l'unico rimedio esperibile avverso la disposta sospensione è quello disciplinato dall'art. 26 l.f. trattandosi di provvedimento emesso dal Giudice Delegato;

P.T.M.

dichiara inammissibile l'istanza di revoca della sospensione assegnando alle parti termine sino al 30-11-2005 per deduzioni istruttorie e sino al 20-12-2005 per dedurre prova contraria;

fissa per la decisione sulle istanze istruttorie l'udienza del 31-1-2006.

Si comunichi.