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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18668 - pubb. 20/12/2017.

Negoziazione dei debiti mediante transazioni e dilazioni e stato di insolvenza


Tribunale di Bari, 12 Dicembre 2017. Est. Ruffino.

Fallimento - Dichiarazione - Presupposti - Insolvenza - Regolare adempimento delle obbligazioni - Transazioni e dilazioni - Rinegoziazione di debiti - Indebitamento ulteriore mediante il ricorso al credito bancario - Indici di crisi - Esclusione


La negoziazione dei debiti mediante transazioni e dilazioni, così come l'indebitamento ulteriore mediante ricorso al credito bancario, in sé e per sé considerati, costituiscono mezzi ordinari di gestione delle risorse dell'impresa, sicché, ove non corroborati da altri, coerenti indici di crisi strutturale e tendenzialmente irreversibile, non possono condurre alla dichiarazione di fallimento.

Per altro verso e in particolare, non è in linea con il dato normativo correttamente letto e interpretato, nella misura in cui una transazione o una rinegoziazione di un debito, costituendo mezzo contrattuale, oltre che giuridicamente lecito, largamente diffuso nella prassi commerciale, integra per ciò stesso, ove regolarmente onorata dal debitore, una forma di soddisfazione dell'obbligazione non anomala, tanto più che essa dimostra, alla prova dei fatti, l'esatto opposto di quello che la legge sanziona come insolvenza ai fini dell'eliminazione dell'impresa dal mercato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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