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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18659 - pubb. 16/12/2017.

Concordato con riserva, atti urgenti di straordinaria amministrazione e disciplina delle offerte concorrenti ex art. 163-bis l.f.


Tribunale di Treviso, 28 Giugno 2017. Est. Caterina Passarelli.

Concordato con riserva - Atti di straordinaria amministrazione - Individuazione - Criteri

Concordato con riserva - Atti di straordinaria amministrazione - Liquidazione di determinati beni - Applicazione della disciplina delle offerte concorrenti di cui all'art. 163-bis l.f. - Mancanza di offerta da parte di soggetto già individuato - Esclusione


Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 161, comma 7, l.fall. sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione quelli idonei ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore pregiudicandone la consistenza e compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori in quanto ne determinano la riduzione ovvero la gravano di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti.

La valutazione va svolta con riferimento all'interesse della massa dei creditori e non già dell'imprenditore, essendo possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione, se compiuti nel normale esercizio di un'impresa in bonis assumano un diverso connotato qualora siano compiuti nell'ambito di una procedura concordataria.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito dell'urgenza, in considerazione della rapida svalutazione dei beni, degli elevati costi di conservazione e sgombero del magazzino, della funzionalità dello sgombero alla cessione dell'immobile ove i beni erano custoditi e all'acquisizione di liquidità per far fronte a impellenti costi della procedura.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel caso di istanza per autorizzazione al compimento di atti straordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7, l.fall. che comportino la liquidazione di determinati beni, non vi è ragione di applicare la disciplina delle offerte concorrenti di cui all'art. 163-bis l.fall qualora non vi sia offerta da parte di soggetto già individuato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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