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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18301 - pubb. 24/10/2017.

Sospensione della liquidazione dell’attivo, competenza della corte d’appello e facoltà degli organi della procedura


Appello di Milano, 05 Ottobre 2017. Est. Monica Fagnoni.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Sospensione della liquidazione dell’attivo - Competenza della corte d’appello - Facoltà degli organi della procedura di sospendere la liquidazione


La competenza della corte d’appello di disporre la sospensione della liquidazione dell’attivo del fallimento ex art 19 l.fall. cessa con la chiusura del procedimento che definisce la fase del reclamo ex art. 18 l.fall.

Dal momento che la disposizione dell’art. 19 L. Fall. costituisce in ambito fallimentare uno strumento alternativo e sostitutivo del regime ordinario di sospensione dell’efficacia delle sentenze, non risulta consentita, in attesa della decisione finale da parte della Suprema Corte, l’applicazione della disciplina di diritto comune e segnatamente dell’art. 373 c.p.c., che, come noto, si riferisce alla sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze d’appello impugnate con ricorso per cassazione.

Di fronte a gravi e riscontrati motivi, gli organi della procedura possono in qualsiasi momento valutare l’opportunità di sospendere la liquidazione dell’attivo, restando assicurata la tutela del ricorrente dal generale rimedio del reclamo previsto dall’art. 26 l.fall. (Dario Radice) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Dario Radice


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