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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17998 - pubb. 23/09/2017.

Revocatoria fallimentare: la coincidenza tra convenuto e beneficiario della somma recuperata esclude l’interesse ad agire


Tribunale di Milano, 30 Maggio 2017. Est. D'Aquino.

Fallimento – Azione revocatoria – Contro creditori ammessi al passivo – In assenza di altri creditori concorrenti – Carenza di interesse alla revocatoria – Sussiste


Un pagamento revocabile è presuntivamente dannoso per la massa dei creditori in quanto effettuato in stato di insolvenza, ma questa dannosità viene meno al momento della predisposizione del progetto di ripartizione in cui vi sia la prova che non vi siano altri creditori ammessi al passivo che potrebbero beneficiare di una ripartizione di attivo ulteriore conseguente alla ripetizione del pagamento. Nel qual caso viene meno l’interesse ad agire del fallimento.
L’interesse ad agire in revocatoria sta o cade se in sede di riparto fallimentare vi siano o meno altri creditori concorrenti al momento della decisione della causa che possano beneficiare di tali liquidità.
Va negata la sussistenza dell’interesse ad agire del fallimento ove vi sia la prova nel giudizio ordinario che in sede fallimentare i beneficiari dell’esecuzione dell’azione revocatoria sarebbero gli stessi convenuti in revocatoria.
Il curatore deve dimostrare la sussistenza di altri creditori poziori che si siano insinuati al passivo prima della conclusione del giudizio di revocatoria fallimentare, essendo l’interesse ad agire condizione dell’azione che deve sussistere al momento della decisione. Ove non vi sia questa prova, il convenuto in revocatoria può contestare la sussistenza dell’interesse ad agire del curatore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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