Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1764 - pubb. 19/06/2009

Nuova revocatoria bancaria: come individuare in concreto le rimesse revocabili

Tribunale Milano, 25 Maggio 2009. Est. Craveia.


Nuova revocatoria fallimentare – Rimesse in conto corrente bancario – Nozione di riduzione consistente e durevole – Applicazione al caso concreto – Criteri per la individuazione delle singole rimesse revocabili.

Nuova revocatoria fallimentare – Rimesse in conto corrente bancario – Applicazione del tetto massimo revocabile di cui all’art. 70 L.F. – Esclusione.

Nuova revocatoria fallimentare – Rimesse in conto corrente bancario – Accertamento di eventuali affidamenti – Irrilevanza.



Il termine “consistente” di cui all’art. 67, comma 3 lett b), legge fallimentare, è sinonimo di “ingente” e di “cospicuo” e non può essere inteso in termini assoluti; pertanto, al fine di individuare, caso per caso, la soglia oltre la quale la singola rimessa ha ridotto in misura consistente e durevole l’esposizione debitoria, si dovrà tener conto dell’andamento fisiologico del conto - avendo riguardo ad ogni singola rimessa anziché a gruppi di rimesse - e del ritmo usuale delle operazioni. In concreto, il CTU dovrà: a) determinare l’importo medio di ogni rimessa ed il saldo medio del conto a seguito della rimessa; b) rapportare il primo valore al secondo e determinare la relativa incidenza media percentuale, ossia la misura percentuale della riduzione conseguente ad ogni rimessa; c) considerare quindi come rimesse che abbiano ridotto in maniera consistente l’esposizione debitoria solo quelle che di volta in volta hanno avuto una incidenza percentuale sul saldo da esse determinato superiore alla media; d) così individuate le rimesse consistenti, potrà essere determinata la durata media della riduzione in relazione al periodo di osservazione. (fb) (riproduzione riservata)

L’art. 70 della legge fallimentare, secondo il quale, qualora la revoca abbia oggetto rapporti continuativi, il terzo deve restituire l’importo corrispondente all’effettivo rientro, non è applicabile ai rapporti di conto corrente bancario. (Azione revocatoria promossa in relazione ad un fallimento dichiarato il 6 dicembre 2005). (fb) (riproduzione riservata)

Atteso il tenore letterale della norma e lo spirito della riforma, diviene irrilevante accertare, ai fini della revocabilità dei versamenti posti in essere dalla fallita in bonis nei sei mesi antecedenti al fallimento, se il conto corrente sia o meno affidato e cioè se le operazioni contestate ricadano nell'ambito della disponibilità di fido concesso all'esito del contratto di apertura di credito. (fg)(riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo



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