Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16643 - pubb. 02/02/2017

Revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., apertura di credito e fideiussione

Tribunale Napoli Nord, 20 Gennaio 2017. Est. Annamaria Buffardo.


Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. – Apertura di credito e fideiussione – Atto dispositivo successivo – Presupposti

Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. – Elementi probatori – Provenienza – Valutazione

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Costituzione del curatore

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Compenso amministratore giudiziario società ante fallimento – Decreto liquidazione G.I.P. dopo il fallimento e relativo dissequestro – Ammissibilità

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Amministrazione giudiziaria e richiesta di auto fallimento – Compenso amministratore – Prededuzione – Ammissibilità



Una volta prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all’apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento. Precisamente l’“anteriorità” del credito rispetto all’atto da revocare (dalla quale dipende, ai sensi dell’art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., la necessità della prova del “consilium fraudis”) va stabilita con riferimento alla nascita dell’obbligazione, e non alla sua esigibilità. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Il principio dell’onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale opera il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro (cfr. Cassazione civile, sez. III, 24 gennaio 2003, n. 1112). Ad ogni modo, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria occorre provare che, nonostante l’atto di disposizione, il patrimonio del disponente ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cass. 6.5.1998, n. 4578). La capienza del patrimonio residuo del debitore in favore del creditore deve essere valutata all’epoca della disposizione dedotta in giudizio. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Nell’opposizione ex art. 98 e 99 l.f. la curatela può costituirsi anche all’udienza fissata per la discussione qualora intenda proporre esclusivamente contestazioni relative ai soli fatti costitutivi del quantum e del rango del credito fatto valere. Inoltre l’art. 31, comma 2, l.f., nello stabilire il generale divieto per il curatore di stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, prevede altresì una serie di deroghe a tale divieto, quali, tra l’altro, le ipotesi di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento (in tal senso Cass. 8929/2012). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Il provvedimento emanato dall’autorità giurisdizionale penale per la liquidazione del compenso dell’amministratore giudiziario di una società sottoposta a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., il quale nel corso dello svolgimento del suo incarico ravvisava una condizione di irreversibile insolvenza della società e, pertanto, presentava istanza di auto-fallimento e successivamente alla dichiarazione di insolvenza, essendo cessate le esigenze cautelari, chiedeva ed otteneva istanza di dissequestro, rientra fra quei provvedimenti per i quali è necessaria, ai fini dell’esclusione dal passivo fallimentare, la relativa impugnazione, in mancanza della quale, deve senz’altro ammettersi il relativo credito (tra l’altro posto espressamente a carico della società fallita). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Il credito definitivo dell’amministratore giudiziario va ammesso in prededuzione, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.f., in quanto pur non derivando da attività direttamente svolta dagli organi della procedura, risulti comunque alla stessa strumentale e, quindi, in definitiva destinato ad avvantaggiare il ceto creditorio nella sua globalità (cd. criterio funzionale): in sostanza, l’attività di amministrazione giudiziaria svolta, sebbene istituzionalmente finalizzata a scopi in parte diversi, ha nella fattispecie salvaguardato l’interesse del ceto creditorio della procedura fallimentare, avendo di fatto conservato e preservato i valori aziendali della società impedendone in concreto il depauperamento, anche con il ricorso in auto fallimento, e ciò proprio nell’interesse indubbio dei creditori sociali. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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