Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16600 - pubb. 26/01/2017

Determinazione del credito prededotto del professionista attestatore che si sia espresso per la non fattibilità del piano

Tribunale Monza, 26 Ottobre 2016. Est. Nardecchia.


Fallimento – Crediti prededotti – Credito del professionista attestatore nel concordato preventivo – Attestazione negativa – Determinazione del compenso – Fattispecie



Ai fini della determinazione del compenso spettante all’attestatore, non può ritenersi compiutamente svolto l’incarico qualora il professionista si limiti ad esprimere un giudizio complessivo sulla non fattibilità del piano, compiendo un’analisi preliminare dei dati contabili "macroscopici", senza dimostrare di aver eseguito un esame analitico dei dati forniti dagli advisor, né esplicitare le metodologie tecniche applicate per addivenire al giudizio negativo in concreto ridotto a sintetiche note su alcune poste di bilancio.

Il professionista, al fine di adempiere completamente al compito a lui affidato, deve verificare la reale consistenza del patrimonio aziendale, esaminando e vagliando gli elementi che lo compongono; con riferimento alle "attività", la relazione dove contenere l'accertamento circa la esistenza e la corretta valorizzazione dei beni materiali ed immateriali, l'esistenza e la concreta esigibilità dei crediti vantati e ciò dopo aver effettuato le opportune verifiche, mediante circolarizzazione dei crediti, esame della situazione patrimoniale del debitore, ecc.

Quanto alle passività, l'accertamento dove consistere nella verifica: 1) delle poste risultanti in contabilità e desumibili da informazioni presso fornitori, banche, etc.; 2) della natura dei crediti (privilegiati e chirografari), indagando la condizione del creditore e la causa del credito; 3) delle passività potenziali connesse agli obblighi contributivi o fiscali e dei rischi connessi ai contenziosi pendenti o prevedibili.

(Nel caso di specie, il Tribunale, tenendo conto del contratto stipulato e dell’attività in concreto svolta, ha ammesso il credito dell’attestatore nel successivo fallimento in prededuzione ed in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 2 c.c. limitatamente alla somma di euro 31.720 a fronte di una richiesta di euro 70.000.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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