Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16214 - pubb. 18/11/2016

Fallimento del conduttore e improcedibilità dell’azione di rilascio ex art. 665 c.p.c.

Tribunale Roma, 09 Luglio 2016. Est. Imposimato.


Fallimento e altre procedura concorsuali – Ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. promossa prima dell’inizio della procedura – Improcedibilità – Istanza di ammissione al passivo – Necessità



L’ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. ha natura provvisoria allo stato degli atti e, come tale, è destinata ad essere superata ed assorbita dalla sentenza che, all’esito del giudizio, statuisce (con attitudine al giudicato) sul diritto in contesa; deve, quindi, affermarsi la sopravvenuta improcedibilità dell’azione di restituzione svolta dal locatore nell’intimazione di sfratto, per effetto dell’ammissione, in corso di lite, del conduttore alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. n. 347/2003.

La domanda di restituzione potrà, pertanto, essere coltivata in sede concorsuale con apposita istanza di ammissione al passivo da proporre ai sensi dell’art. 93 della legge fall. (esplicitamente contemplante, al comma 1, le domande “di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili”), e dell’art. 103 l.fall., interamente dedicato a disciplinare i “procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione” proposte in ambito concorsuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Luigi Ferrari


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