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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15944 - pubb. 13/10/2016.

L’affitto dell’azienda agricola non muta in commerciale la natura dell’attività


Tribunale di Rovigo, 20 Settembre 2016. Est. Martinelli.

Imprenditore agricolo - Individuazione e definizione - Collegamento con un ciclo biologico e con il fondo inteso in senso lato - Dimensione dell’impresa, modalità di organizzazione e attività connesse -  Irrilevanza

Imprenditore agricolo - Individuazione e definizione - Assoggettabilità a fallimento - Affitto di azienda - Irrilevanza


Non più il collegamento con la terra, né i rischi connessi all’imponderabile evoluzione metereologica rappresentano i confini qualificanti dell’imprenditore agricolo - che hanno giustificato storicamente una diversa disciplina normativa in tema di iscrizione al registro delle imprese, tenuta delle scritture contabili ed esenzione dalla dichiarazione di fallimento - bensì il collegamento con un ciclo biologico, il legame con un fondo inteso in senso lato.

Non assumono alcun rilievo la dimensione della impresa o le modalità di organizzazione della stessa, ovvero i parametri quantitativi di cui all’art. 1, comma 2, della legge fall., né l’eventuale svolgimento di attività connesse – in quanto tali non principali, ma accessorie alla attività agricola ai fini della distinzione: l’impresa agricola si fonda sul ciclo biologico, mentre quello imprenditoriale sulle attrezzature, sulla modifica del prodotto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Come l’affitto della azienda commerciale non esclude la natura imprenditoriale dell’attività, allo stesso modo l’affitto dell’azienda agricola non muta la natura agricola dell’impresa in commerciale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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