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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15723 - pubb. 07/09/2016.

Soddisfazione minima dei creditori chirografari e sindacato del tribunale sulla proposta di concordato preventivo


Tribunale di Rovigo, 01 Agosto 2016. Est. Martinelli.

Concordato preventivo - Soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari - Assicurazione con ragionevole grado di certezza dell’adempimento dell’obbligazione - Necessità

Concordato preventivo - Livello minimo di soddisfazione dei creditori chirografari - Sindacato del tribunale sulla proposta - Sussistenza - Limiti


Il requisito di cui al quarto comma dell’articolo 160 legge fall., aggiunto in sede di conversione dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, il quale impone all’imprenditore di assicurare una minima soddisfazione dei creditori chirografari, non può essere interpretato nel senso di una mera prospettazione di tale soddisfazione, ma deve consistere in una proposta idonea, con ragionevole grado di certezza, ad assicurare l’adempimento dell’obbligazione.

(Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver rilevato che l’esito negativo anche di un solo tentativo di vendita di un bene immobile avrebbe comportato l’insufficienza dell’attivo al soddisfacimento minimo dei creditori, ha dichiarato inammissibile il ricorso per concordato preventivo, osservando che solo la stipulazione di un contratto preliminare o la proposta irrevocabile di acquisto, connessa alla prestazione di una garanzia dell’adempimento, avrebbe potuto conferire i canoni di certezza all’assunzione dell’obbligazione in questione.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La prescrizione, contenuta nel quarto comma dell’articolo 160 legge fall., di un livello di soddisfazione dei creditori chirografari non inferiore al 20% del loro ammontare conferisce al tribunale il potere, nei limiti di detta percentuale, di controllo e di sindacato sulla proposta di concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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