Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15522 - pubb. 15/07/2016

Esenzione da revocatoria fallimentare e pagamenti eseguiti dal fallito all'impresa di somministrazione

Appello Milano, 30 Giugno 2016. Est. Monica Fagnoni.


Fallimento - Azione revocatola fallimentare - Esenzione per i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro - Esclusione per i pagamenti eseguiti a favore dei somministratori di manodopera - Contratto di somministrazione di lavoro



L'esenzione da revocatoria di cui all'articolo 67, comma 3, lett. f), non si applica alle imprese di somministrazione, in quanto la ratio di tale norma tende a favorire la continuazione dell'attività d'impresa e a tutelare gli interessi dei lavoratori e dei collaboratori. Il diritto di credito fatto valere da tali imprese, infatti, non deriva da un rapporto di lavoro sottostante, bensì da un contratto di somministrazione, del tutto estraneo al rapporto intercorrente tra somministratore e lavoratore o tra quest'ultimo e l'utilizzatore - fallito -, ne consegue che tale diritto è qualificabile come diritto di credito commerciale che vede i lavoratori assunti e retribuiti direttamente dal somministratore. (Jodi Federico Proietti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Anna Pellegrini del Foro di Milano


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