Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15252 - pubb. 17/06/2016

Il pagamento del 20% dei creditori chirografari previsto dall'articolo 160, comma 4, l.f. deve avvenire in denaro

Tribunale Milano, 07 Aprile 2016. Est. Francesca Mammone.


Concordato preventivo - Soglia minima del 20% di pagamento dei creditori chirografari - Interpretazione del termine di pagamento - Utilizzo del denaro quale strumento normale di adempimento delle obbligazioni pecuniarie

Concordato preventivo - Rinuncia alla soddisfazione del proprio credito subordinatamente alla omologa del concordato - Diritto di voto - Esclusione

 



Il termine "pagamento" contenuto nel quarto comma dell'articolo 160 legge fall., introdotto dal d.L. 83/2015, deve essere interpretato nel senso che il debitore si deve obbligare al pagamento monetario dell'importo del 20% del complessivo ammontare dei crediti chirografari, non essendo consentita la loro soddisfazione in altro modo se non per quanto riguarda la eventuale eccedenza rispetto a detta percentuale che il debitore libero di offrire. Depone in favore di questa interpretazione il chiaro e per nulla ambiguo tenore letterale della disposizione, giacché il termine "pagamento" ha un suo significato tecnico preciso, in alcun modo equivalente al concetto di "soddisfacimento" e che riconduce senza incertezze al denaro il quale, ai sensi dell'articolo 1277 c.c., costituisce lo strumento normale di adempimento delle obbligazioni pecuniarie. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il creditore che, subordinatamente alla condizione dell'omologazione del concordato preventivo, abbia consentito di non partecipare al riparto non ha diritto di voto in quanto la partecipazione al voto è strettamente correlata al sacrificio imposto al creditore in conseguenza dell'approvazione della proposta concordataria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Matteo Carpentieri


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