Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15142 - pubb. 02/06/2016

Risoluzione del concordato e legittimazione riconosciuta 'a ciascuno dei creditori'

Tribunale Forlì, 03 Febbraio 2016. Pres., est. Pazzi.


Concordato Preventivo – Risoluzione per inadempimento – Legittimazione del creditore ex art. 186 l.f. – Pregiudizio effettivo al diritto di credito dell’istante – Necessità



Considerato che l'attuale disposto dell' art 186 l.f. stabilisce che ciascuno dei creditori sia legittimato a domandare la risoluzione del concordato qualora l'inadempimento del debitore non abbia scarsa importanza, e malgrado detta risoluzione non può che fare seguito a una valutazione degli interessi dell’ intera massa dei creditori, da compiersi tramite un giudizio sulla tenuta complessiva dell'accordo piuttosto che facendo riferimento al tornaconto del singolo creditore istante, nondimeno la modifica del diritto di credito avvenuta a seguito dell’omologa del concordato ai sensi dell' art. 184 l.f. rende evidente che ciascuno dei creditori, prima della scadenza prevista dal piano concordatario per la soddisfazione del suo credito, non subisce alcuna lesione del proprio diritto.
Ne consegue che la legittimazione riconosciuta dall' art. 186 l.f. “a ciascuno dei creditori” in maniera indeterminata va intesa come correlata all’ esistenza di un pregiudizio effettivamente subito dal proprio diritto di credito, così come modificato a seguito del provvedimento di omologa.
Il singolo titolare del credito, pur muovendosi nell’ambito di un accordo di carattere collettivo, non può quindi dolersi di alcun inadempimento della controparte fino a quando non giunga a scadenza il termine previsto in piano per la sua soddisfazione e il pagamento non venga effettuato.
Risultano perciò condivisibili gli arresti giurisprudenziali secondo cui il presupposto che giustifica la legittimazione attiva del creditore a richiedere la risoluzione è costituito dal fatto di aver subito in prima persona un pregiudizio dall' inadempimento dell' imprenditore Tribunale Ravenna 7 giugno 2012; Tribunale Ravenna 8 novembre 2013); il che equivale a dire che la legittimazione dei singoli creditori a sollecitare la risoluzione diventa attuale in maniera progressiva, a mano a mano che i tempi e le percentuali previste dalla proposta concordataria per le varie categorie di creditori non vengono rispettati dal debitore. (1) (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

(Fattispecie in cui la pronuncia di risoluzione veniva richiesta in relazione ad un concordato il cui integrale adempimento era previsto dal piano in un arco di cinque anni, con soddisfazione dei creditori chirografari - quali l’istante - entro il 31 dicembre 2019).


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini - Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio del Foro di Rimini
mancini@studiotmr.it  
  

Il testo integrale





(1) Nella parte motiva del provvedimento in rassegna si legge altresì : “Una simile valutazione, a ben vedere, non si pone affatto in contrasto con l' ottica complessiva con cui la domanda di risoluzione della proposta concordataria deve essere valutata, ma ne costituisce anzi un corollario.
 Non vi è dubbio infatti che anche i creditori chirografari rispetto ai quali non si sia ancora verificato alcun inadempimento abbiano un interesse a far valere gli inadempimenti concernenti altri creditori, al fine di caducare gli effetti dell'omologa e riacquistare la pienezza del proprio diritto di credito modificato a seguito del felice esito della procedura concordataria. E’ altrettanto evidente però che questo interesse ha ben altra pregnanza rispetto all'interesse degli altri creditori, prededucibili e privilegiati, da pagare prioritariamente i quali potrebbero già oggi lamentarsi del mancato adempimento della proposta concordataria. Il mancato esercizio da parte di questo novero di creditori del diritto a sollecitare la declaratoria di risoluzione - malgrado gli organi della procedura abbiano a più riprese rimarcato nelle proprie relazioni la portata dell’ inadempimento fino ad ora verificatosi - lascia presumere che costoro abbiano ritenuto non opportuno sollecitare una declaratoria di inadempimento”.


Testo Integrale