Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14987 - pubb. 13/05/2016

Concordato preventivo, posizione del terzo datore di ipoteca e reiezione del concordato senza effetti decisori

Appello Genova, 05 Maggio 2016. Est. Bellè.


Appello avverso la dichiarazione di fallimento – Inammissibilità concordato preventivo – Norme sull’applicazione della prelazione insistente sui beni di un terzo coobligato del debitore concordatario – Regole in tema di legittimità informativa e fattibilità giuridica del piano – Mancata efficacia di giudicato della mera reiezione del concordato preventivo



Nella fase prefallimentare vi è cognizione incidentale sul credito eventualmente contestato dal debitore e, ai limitati fini di verifica della legittimazione del creditore, l’inserimento del relativo credito complessivo nel passivo concordatario, con asseverazione dello stesso agli effetti dell’art. 161, terzo comma, legge fall., impone al debitore, nel giudizio prefallimentare o anche nel successivo reclamo ex art. 18 legge fall., non generiche contestazioni, ma l’onere di specificare i motivi per cui quel credito debba essere ritenuto inesistente. (Gianni Tognoni) (riproduzione riservata)
 
I vizi della domanda di concordato sulla cui base è stata dichiarata l’inammissibilità di una proposta possono essere rilevati anche nel caso in cui siano già contenuti in una precedente prima proposta di concordato, dichiarata inammissibile per altri motivi, poiché non è prevista dall’ordinamento alcuna preclusione in tal senso, né tale ipotesi può essere ricondotta agli effetti di un ipotetico giudicato, formandosi il giudicato di rigetto sulle sole ragioni che hanno fondato la pronuncia o su quanto con essa risulta assolutamente incompatibile. (Gianni Tognoni) (riproduzione riservata)

Diversamente da quanto previsto dagli artt. 160, comma 2, e 177, comma 3, legge fall. per l’ipotesi del titolare di diritti di prelazione sui beni del debitore, nel diverso caso del titolare di diritto di prelazione soltanto su beni di un terzo coobbligato del debitore, l’ordinamento non consente alcuna decurtazione o limitazione del diritto di credito di tale creditore in ragione della solidarietà passiva sussistente tra debitore concordatario e terzo debitore, che impone di considerare nel passivo concordatario l’intero credito senza alcuna sua limitazione alla - eventuale - differenza tra l’ammontare del credito residuo e quanto ricavato dalla distinta garanzia patrimoniale fornita dal terzo debitore non concordatario. (Gianni Tognoni) (riproduzione riservata)

Il diritto di credito del titolare di diritto di prelazione soltanto su beni di un terzo coobbligato del debitore concordatario, alla luce del regime di solidarietà passiva stabilito dall’art. 61 l. fall., impone di riconoscere a tale creditore, in mancanza di un previo accordo, il diritto di voto ex art. 174 legge fall. in misura pari all’intero ammontare per il quale ricorre la solidarietà: dovendosi altresì curare, proprio perché vi è disposizione a maggioranza di un diritto esclusivo del singolo creditore, che qualora tale credito non raggiunga il quorum del 20% di cui all’art. 180, co. 4, l. fall., sia formata un’apposita classe utile all’esercizio del cram down. (Gianni Tognoni) (riproduzione riservata)

Le lesione delle regole che attengono alla legittimità informativa verso i creditori e alla strutturazione giuridica della proposta ex art. 160 legge fall. costituiscono aspetto inerente la fattibilità giuridica della procedura concorsuale e sono rimesse alla cognizione e valutazione del tribunale fallimentare. (Gianni Tognoni) (riproduzione riservata)

La reiezione del concordato senza effetti decisori (che si hanno solo ove si neghi la sussistenza dei requisiti sostanziali di accesso – ad es. la natura di impresa commerciale fallibile - o la giurisdizione), qualora non sia immediatamente seguita da sentenza dichiarativa di fallimento, esaurisce in sé i propri effetti, senza che l’originaria domanda, ormai respinta, possa assumere ex novo un qualche rilievo giuridico. (Gianni Tognoni) (riproduzione riservata)

Il diritto di proporre il concordato, per il singolo imprenditore, è necessariamente unico e resta inscindibile in una pluralità di contestuali domande di esercizio di esso da parte del medesimo soggetto: sicché la reiezione di una proposta consente la proposizione di un’altra fino a quando non sia dichiarato il fallimento, ma non permette, nel caso di esito sfavorevole anche di tale ultima domanda, di impugnare il susseguente fallimento per ragioni afferenti ad altra precedente e già conclusa (in senso negativo) iniziativa. (Gianni Tognoni) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Gianni Tognoni


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