Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14959 - pubb. 06/05/2016

Revocatoria delle rimesse bancarie: significato di consistenza e durevolezza

Tribunale Firenze, 18 Aprile 2016. Est. Anna Primavera.


Azione revocatoria delle rimesse bancarie - Consistenza - Durevolezza - Significato



Ai fini dell’art. 67 co. 3 lett. b) l.f., la riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria della società fallita verso la banca nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento va accertata con riguardo: a) all’entità iniziale, finale e massima dell’esposizione debitoria suddetta; b) alla differenza fra l’ammontare massimo e quello esistente alla data del fallimento delle pretese creditorie della banca nel periodo considerato; c) all’entità delle rimesse bancarie effettuate nel suddetto periodo di importo non inferiore al 10% del massimo revocabile ai sensi dell’art. 70 l. fall. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


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