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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14496 - pubb. 23/03/2016.

Offerte concorrenti nel concordato preventivo dopo il D.L. 83/2015: le indicazioni del Tribunale di Bergamo


Tribunale di Bergamo, 03 Marzo 2016. Est. Giraldi, Golinelli, Panzeri.

Applicazione del D.L. 83/2015 - Principi generali da adottarsi nella pratica applicazione delle norme contenute agli artt. 160, 161, 163 e 163-bis legge fall. - Le offerte concorrenti: inammissibilità delle proposte chiuse o vincolate, applicazione alle procedure con continuità aziendale, competenza del tribunale e del giudice delegato nella gestione della gara, interruzione del contratto preliminare pendente avente ad oggetto l'azienda, il ramo o specifici beni che ne fanno parte, conclusione della gara prima della scadenza del termine per il deposito della relazione ex articolo 172 l.f.


La nuova disciplina delle offerte concorrenti comporta che debbano essere ritenute sempre inammissibili le proposte cd. chiuse o vincolate, il che non esclude che la proposta possa essere accompagnata da un'offerta da parte di un soggetto già individuato, fermo restando l'obbligo, da parte del tribunale, di attivare la ricerca di altri interessati all'acquisto.

La disciplina delle offerte concorrenti si applica a qualsiasi trasferimento di beni in ambito concordatario e quindi non soltanto nelle procedure di natura liquidatoria, ma anche nelle procedure con continuità mista e con continuità funzionale alla cessione dell'azienda.

Il decreto con cui si dispone la ricerca di interessati all'acquisto e l'apertura di un procedimento competitivo, nonché le regole della gara, è di competenza del tribunale in composizione collegiale, spettando al giudice delegato soltanto la conduzione della gara tra i diversi offerenti, senza che sia possibile, per l'organo giurisdizionale, delegare tale funzione al commissario giudiziale.

La norma di cui all'ultima parte del comma primo dell'art. 163-bis legge fall., integrando un'eccezione al principio della prosecuzione dei contratti pendenti nel concordato, va riservata, nella sua applicazione, ai contratti preliminari conclusi dal debitore, prima del momento di apertura del concorso, aventi per oggetto l'azienda, il ramo d'azienda o specifici beni facenti parte dell'azienda.

La norma secondo la quale la gara deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori va raccordata con la necessità che il commissario giudiziale sia a conoscenza dell'esito della gara prima della scadenza del termine di 45 giorni antecedenti all'adunanza, termine fissato per il deposito della relazione ex art. 172 legge fall., dal momento che il debitore deve modificare la proposta e il piano in conformità all'esito della gara.

Il testo integrale