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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14487 - pubb. 22/03/2016.

Contenuti della proposta di concordato preventivo dopo il D.L. 83/2015: le indicazioni del Tribunale di Bergamo


Tribunale di Bergamo, 03 Marzo 2016. Est. Giraldi, Golinelli, Panzeri.

Applicazione del D.L. 83/2015 - Principi generali da adottarsi nella pratica applicazione delle norme contenute agli artt. 160, 161, 163 e 163-bis legge fall. - I contenuti della proposta: l'ammontare del 20% dei crediti chirografari, formazione delle classi, valutazione di integrale adempimento della proposta, utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore


Nel concordato che non sia qualificabile come in continuità, la proposta deve assicurare, a pena di inammissibilità, il pagamento dell'ammontare del 20% dei crediti chirografari, il che significa che il debitore deve assumere necessariamente un'obbligazione di pagamento di carattere monetario.

Nel concordato che non sia qualificabile come in continuità la possibilità di assicurare pagamenti differenziati per classi autorizza che alcuni crediti (opportunamente classati), sia pagati in percentuale inferiore al 20%, a condizione che la media ponderata dei pagamenti, facendo riferimento al complessivo ammontare dei crediti chirografari ab origine e di quelli degradati al chirografo, sia pari o superiore alla soglia di legge.

Il pagamento del 20% dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari costituisce il parametro cui ancorare la valutazione di integrale adempimento della proposta, nonché la valutazione di non scarsa importanza dell'eventuale inadempimento.

La previsione di cui all'art. 161, comma 2, lett e), per cui "in ogni caso la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore", non autorizza il debitore, nei concordati sussumibili nell'art. 186 bis legge fall., a prevedere che il soddisfacimento di alcuni creditori possa prescindere dal pagamento o da altre forme di soddisfacimento tangibile (quali quelle elencate, in via meramente esemplificativa dall'art. 160, comma primo lett. a) legge fall.) dei crediti di titolarità dei creditori stessi.

Il testo integrale