Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14363 - pubb. 09/03/2016

Cessione della proposta di concordato fallimentare

Appello Palermo, 18 Gennaio 2016. Est. Emma De Giacomo.


Concordato fallimentare - Natura contrattuale - Natura pubblicistica - Assimilazione alla proposta contrattuale - Esclusione

Concordato fallimentare - Cessione della proposta - Opponibilità alla massa dei creditori che abbia già espresso il consenso alla proposta formulata dal cedente - Esclusione

Concordato fallimentare - Efficacia - Scadenza dei termini per l'opposizione all'omologazione - Esaurimento delle impugnazioni di cui all'articolo 129 l.f. - Revoca della proposta - Ammissibilità - Termine

Concordato fallimentare - Modifica del proponente - Modifica successiva all'inizio della fase di omologazione - Revoca della proposta - Sottoposizione ai creditori della proposta a nome del cessionario



Il concordato fallimentare ha natura pubblicistica, in quanto valorizza aspetti di interesse generale alla composizione del dissesto; inoltre, gli effetti del concordato non derivano dalla convenzione fra le parti a contenuto remissorio o liberatorio, ma dalla legge che attribuisce alla omologazione l'effetto di sovrapporsi agli accordi che ne costituiscono solo il presupposto e che in esso sono trasfusi e assorbiti. Per tali ragioni, la proposta di concordato fallimentare non è assimilabile alla proposta contrattuale, tanto è vero che va trasfusa in un atto giudiziale ed è sottoposta al vaglio degli organi fallimentari, con la conseguenza che ad essa non possono applicarsi le norme del codice civile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Escludendo l'assimilazione del concordato fallimentare al contratto, deve negarsi l'applicabilità allo stesso della disciplina della cessione di cui all'articolo 1406 c.c., contratto, questo, che non è opponibile alla massa dei creditori che abbia già espresso il consenso alla proposta formulata da altro soggetto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché la proposta di concordato fallimentare diviene efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129 legge fall., si deve ritenere che la proposta possa essere revocata sino a che il decreto di omologazione non sia divenuto definitivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La cessione della proposta di concordato comporta modifica del soggetto proponente e, ove effettuata dopo l'inizio della fase di omologazione, la stessa va interpretata quale revoca della proposta, con la conseguenza che la proposta concordataria a nome della cessionaria deve essere di nuovo sottoposta all'approvazione dei creditori ai sensi degli articoli 124 e seguenti legge fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Simone Rizzo


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