Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14099 - pubb. 02/02/2016

La comunicazione del Curatore a mezzo PEC dell’intervenuto fallimento della parte in causa non è sufficiente per far decorrere il termine trimestrale per la riassunzione del giudizio

Appello Bologna, 15 Gennaio 2016. Pres., est. Casari.


Processo civile – Dichiarazione di fallimento – Interruzione automatica – Decorrenza del termine per la riassunzione – Data della legale conoscenza dell'evento interruttivo – Comunicazione PEC del Curatore avente ad oggetto l’intervenuto fallimento – Inidoneità ai fini del decorso del termine



Ai sensi dell’art. 43 l. fall., per il quale il fallimento determina l’automatica interruzione del giudizio in corso, l’invio di comunicazione a mezzo PEC da parte del Curatore, avente ad oggetto la circostanza della intervenuta dichiarazione di fallimento della parte in causa, non è idonea ad integrare a carico della controparte la prova della conoscenza dell’evento interruttivo da cui far decorrere il termine trimestrale per la riassunzione della causa. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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