Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13823 - pubb. 10/12/2015

Il tasso di interesse per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali di cui al d.lgs 231/2002 non si applica ai crediti nei confronti dell'impresa interessata da un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis legge fall.

Tribunale Reggio Emilia, 13 Aprile 2015. Est. Luisa Poppi.


Accordo di ristrutturazione dei debiti - Interessi sulle transazioni commerciali - Applicazione ai creditori aderenti all'accordo - Esclusione

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Interessi sulle transazioni commerciali - Applicazione ai creditori rimasti estranei all'accordo - Natura moratoria degli interessi - Esclusione



La disposizione dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, che definisce l'ambito di applicazione degli interessi sulle transazioni commerciali, deve essere interpretata nel senso che debbono ritenersi escluse dall'applicabilità della norma tutte le procedure che tendono alla soluzione dell'insolvenza anche se non strettamente rientranti nel novero delle procedure concorsuali propriamente dette; gli interessi in questione non saranno, pertanto, applicabili ai crediti vantati dai creditori aderenti all'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis legge fall.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, in tema di interessi sulle transazioni commerciali, prevede un sistema di calcolo degli interessi la cui natura può definirsi moratoria in quanto sanziona un ritardo ingiustificato e imputabile; da ciò consegue che detti interessi non sono applicabili ai crediti vantati da coloro che sono rimasti estranei all'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis legge fall., in quanto la moratoria prevista da quest'ultima disposizione non è connotata dalla imputabilità del ritardo ma è l'effetto di un'operazione di ristrutturazione del debito e di risanamento dell'impresa attuata in una prospettiva molto più ampia di quella del singolo rapporto creditorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini


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