Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13537 - pubb. 21/10/2015

Disciplina della liquidazione nel concordato misto, cancellazione dei vincoli e tutela del diritto dei creditori all'ottimizzazione della fase liquidatoria

Tribunale Roma, 31 Luglio 2015. Est. De Palo.


Concordato preventivo - Concordato misto - Cessione dei beni ai creditori - Alienazione a soggetti indeterminati - Procedura competitiva - Concordato chiuso - Predeterminazione dell'acquirente e del prezzo di vendita dei beni

Concordato preventivo - Cessione dei beni - Trasferimento della proprietà in favore dei creditori - Esclusione - Mandato irrevocabile all'organo liquidatorio

Concordato preventivo - Concordato misto con continuità aziendale e con cessione di beni - Compatibilità delle due diverse discipline

Concordato preventivo - Interesse dei creditori alla ottimizzazione della fase liquidatoria - Tutela a posteriori - Esclusione

Concordato preventivo - Liquidazione dell'attivo - Natura delle vendite - Vendite di natura privatistica - Problemi di compatibilità con il meccanismo della purgazione giudiziale

Concordato preventivo - Riserva al proponente di predeterminazione delle modalità di vendita - Vendita diretta del bene senza nomina del liquidatore - Esclusione

Concordato preventivo - Proposta concordataria che non preveda la nomina del liquidatore - Potere giudiziale conformativo esercitabile d'ufficio



In tutti i casi nei quali il piano concordatario si basa sull'offerta ai creditori anche solo di una parte del patrimonio, attraverso una successiva alienazione a soggetti indeterminati, la sua qualificazione (o riqualificazione, comunque di competenza del tribunale) non può che essere in termini di concordato con cessione dei beni ai creditori, ossia di messa a disposizione dei creditori stessi di uno o più beni affinché la liquidazione avvenga con procedura competitiva. Tale qualificazione può essere esclusa solo ricorrendo allo schema del cd. concordato chiuso, modalità di liquidazione dei beni parimenti ammissibile caratterizzata dalla predeterminazione in sede di proposta sia dell'acquirente sia del prezzo di vendita. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La cessio bonorum non comporta alcun trasferimento immediato della proprietà dei beni in favore dei creditori e attribuisce soltanto all'organo liquidatorio della procedura la legittimazione a disporne secondo lo schema del mandato irrevocabile in quanto conferito anche nell'interesse dei terzi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le diverse discipline previste per il concordato in continuità aziendale e per il concordato con cessione dei beni sono fra loro compatibili, pur assolvendo a differenti funzioni sul piano economico-sociale, ben potendo coesistere, accanto al proponente il concordato che continua a condurre l'azienda, la figura di un liquidatore designato dal tribunale con il compito ben definito e circoscritto di procedere alla vendita dei beni il cui controvalore è stato messo a disposizione dei creditori, senza assumere in alcun modo anche l'onere della gestione dell'impresa, rimessa in ogni suo profilo ai soggetti titolari secondo le regole comuni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L'obbligo di pagamento anche espressamente assunto dalla società nei confronti dei creditori secondo determinate percentuali non priva i creditori dell'interesse ad una ottimizzazione della fase liquidatoria per conseguire l'adempimento della proposta concordataria nei termini assentiti, dovendosi dunque escludere che tale interesse possa restare tutelato solo a posteriori, nella fase eventualmente "patologica", attraverso lo strumento giudiziale della risoluzione ex art. 186 L.F. e del conseguente fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La collocazione delle vendite esclusivamente nell'ottica dell'autonomia privata del proponente il concordato solleva gravi problemi di compatibilità, soprattutto con riferimento al meccanismo della purgazione giudiziale dei beni ipotecati di cui all'articolo art. 108, comma 2, L.F. (norma espressamente richiamata dall'art. 182 ma non anche dall'art. 186-bis L.F.), tanto più ove il debitore abbia omesso di indicare procedure specifiche di gara finalizzate alla miglior liquidazione dei beni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La riserva contenuta nell'art. 182 L.F. ("Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori...") non può essere interpretata nel senso di permettere addirittura alla società debitrice di vendere direttamente il bene senza alcuna nomina del liquidatore, ma ha il più ristretto significato di consentire la nomina del soggetto indicato dalla medesima società (cfr. Cass. N. 15699/2011, ove ben si chiarisce come "la nomina del liquidatore sia comunque necessaria ai sensi dell'art. 182 e che detta nomina, se non effettuata con la proposta di concordato, compete al al tribunale in sede di omologazione"). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La nomina del liquidatore, a fronte di una proposta concordataria che non la preveda e approvata dai creditori, non comporta un'inammissibile interferenza sull' "accordo" così raggiunto e rappresenta piuttosto l'esplicazione di un potere giudiziale conformativo esercitabile d'ufficio in ordine a profili meramente procedurali attinenti alla fase esecutiva del concordato e non derogabili dalle parti coinvolte. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Francesco Merola


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